Ravvedimento operoso


 

Che cos'è il ravvedimento operoso

La legge consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs 05/06/1998 n. 203, D.Lgs 30/03/2000 n. 99 e dalle circolari 180/E del 10/07/1998, 184/E del 13/07/1998, 192/E del 23/07/1998 e 23/E del 25/01/1999, e successive modifiche prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'entità della sanzione varia a  seconda della tempestività del ravvedimento.
 

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Come avvalersi del ravvedimento operoso

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 il contribuente, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro i termini previsti per legge, può spontaneamente sanare la violazione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento, provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta oltre agli interessi al tasso legale.
 
Nota Bene. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
 
Si riportano di seguito le modalità che il contribuente può spontaneamente utilizzare per sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento:
  • se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.
  • se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,5% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene tra il 31° ed il 90° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 1,67% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro due anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 4,29% dell'imposta dovuta.
  • se il pagamento avviene entro cinque anni dalla scadenza, la sanzione è pari al 5% dell'imposta dovuta.

Per avere informazioni sulla compilazione del versamento consulta la pagina dedicata al versamento per ravvedimento operoso.

 
Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 ore 13:07