P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IX
Norme transitorie e finali
articolo 76
Edifici esistenti, compresi in zone soggette ad esproprio per pubblica utilità

76.1Per gli edifici utilizzati alla data di adozione delle presenti norme, sono consentiti, prima dell'acquisizione pubblica e comunque fino all'inclusione dell'area nel P.P.A., interventi di:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;


b) restauro, risanamento, ristrutturazione sempre che ciò non contrasti con eventuali vincoli ambientali, monumentali o prescrizioni di cui al precedente Titolo III e non comporti cambiamento di destinazione d'uso.

76.2Gli interventi di cui al comma precedente, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, saranno subordinati alla stipula di una specifica convenzione, nella quale il prezzo di acquisizione verrà determinato dalla somma delle seguenti componenti:

a) la prima, corrispondente al valore di esproprio dell'immobile prima dell'intervento aggiornato sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale per la provincia di Venezia;


b) la seconda, corrispondente al costo dei lavori che si intendono eseguire, senza aggiornamenti né deprezzamenti.

76.3Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi pubblici e d’uso pubblico ove insistano immobili aventi valore artistico, storico, testimoniale o tipologico, anche se non individuati come edifici con tipo d’intervento codificato, possono essere concessi, prima dell’acquisizione delle aree da parte del Comune, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.
76.4I progetti degli interventi di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Comunale che valuta la rispondenza delle opere proposte alle caratteristiche degli immobili ed alla destinazione d’uso specifica definita o prevista per essi, nonché l’ammissibilità dei costi preventivati. Il permesso di costruire o denuncia di inizio attività possono essere dati solamente previa sottoscrizione, da parte del proprietario, di un atto d’obbligo che definisca le modalità economiche del passaggio della proprietà al Comune, tenuto conto dei costi delle opere concesse.