P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IX Norme transitorie e finali ![]() | |
articolo 76 Edifici esistenti, compresi in zone soggette ad esproprio per pubblica utilità |
76.1 | Per
gli edifici utilizzati alla data di adozione delle presenti norme, sono
consentiti, prima dell'acquisizione pubblica e comunque fino
all'inclusione dell'area nel P.P.A., interventi di: a) manutenzione ordinaria e straordinaria; b) restauro, risanamento, ristrutturazione sempre che ciò non contrasti con eventuali vincoli ambientali, monumentali o prescrizioni di cui al precedente Titolo III e non comporti cambiamento di destinazione d'uso. |
76.2 | Gli
interventi di cui al comma precedente, con esclusione degli interventi
di manutenzione ordinaria, saranno subordinati alla stipula di una
specifica convenzione, nella quale il prezzo di acquisizione
verrà determinato dalla somma delle seguenti componenti: a) la prima, corrispondente al valore di esproprio dell'immobile prima dell'intervento aggiornato sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale per la provincia di Venezia; b) la seconda, corrispondente al costo dei lavori che si intendono eseguire, senza aggiornamenti né deprezzamenti. |
76.3 | Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi pubblici e d’uso pubblico ove insistano immobili aventi valore artistico, storico, testimoniale o tipologico, anche se non individuati come edifici con tipo d’intervento codificato, possono essere concessi, prima dell’acquisizione delle aree da parte del Comune, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione. |
76.4 | I progetti degli interventi di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio Comunale che valuta la rispondenza delle opere proposte alle caratteristiche degli immobili ed alla destinazione d’uso specifica definita o prevista per essi, nonché l’ammissibilità dei costi preventivati. Il permesso di costruire o denuncia di inizio attività possono essere dati solamente previa sottoscrizione, da parte del proprietario, di un atto d’obbligo che definisca le modalità economiche del passaggio della proprietà al Comune, tenuto conto dei costi delle opere concesse. |