P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IX Norme transitorie e finali ![]() | |
articolo 75 Immobili appartenenti al demanio pubblico |
75.1 | Le
destinazioni d’uso individuate dalla presente variante al P.R.G.,
interessanti compendi di pertinenza del Demanio Militare o del
patrimonio disponibile hanno valore indicativo, rimanendo gli stessi
vincolati all’uso militare attuale e comunque fino a quando
permarrà l’uso governativo del bene, di conseguenza sono
comunque consentiti interventi edilizi finalizzati alla permanenza
delle attuali funzioni. Le destinazioni d’uso previste dalla
presente variante al P.R.G. assumeranno valore prescrittivo nella sola
ipotesi di dismissione dei compendi dall’uso governativo. |
75.2 | Per gli altri immobili appartenenti al demanio dello Stato e per quelli appartenenti al Demanio della Regione, della Provincia o del Comune, sino a che perdura tale condizione, sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art.7 delle N.T.G.A. se finalizzati al mantenimento dell’uso in atto. Qualora tali immobili vengano dismessi, si applicano le specifiche disposizioni del presente Piano. |