P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo IX
Norme transitorie e finali
articolo 77
Permessi di costruire o denuncie inizio attività in corso

77.1L’entrata in vigore delle presenti norme, comporta la decadenza dei permessi di costruire o denuncie di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, salve motivate proroghe della validità del permesso di costruire o denuncia di inizio attività concessi dal Comune. 
77.2Sono ammesse varianti a detti permessi di costruire o denuncie inizio attività in corso., a condizione che la modifica:

a) sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia dello strumento vigente al momento del rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività  che si intende variare;


b) non comprometta la realizzazione degli spazi pubblici o a destinazione pubblica previsti dalla presente variante al P.R.G.