P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo IX Norme transitorie e finali ![]() | |
articolo 77 Permessi di costruire o denuncie inizio attività in corso |
77.1 | L’entrata in vigore delle presenti norme, comporta la decadenza dei permessi di costruire o denuncie di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio, salve motivate proroghe della validità del permesso di costruire o denuncia di inizio attività concessi dal Comune. |
77.2 | Sono ammesse varianti a detti permessi di costruire o denuncie inizio attività in corso., a condizione che la modifica: a) sia conforme alla normativa urbanistico-edilizia dello strumento vigente al momento del rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività che si intende variare; b) non comprometta la realizzazione degli spazi pubblici o a destinazione pubblica previsti dalla presente variante al P.R.G. |