P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 69 Fiumi e
canali - Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua per il
risanamento e il riequilibrio della laguna |
69.1 | Per
i corsi d'acqua quali fiumi, canali scolmatori, canali di bonifica, di
derivazione e/o irrigazione, esistenti all'interno degli ambiti
territoriali di cui all'art. 1 delle presenti norme, sono unicamente
consentiti, previo parere favorevole degli Enti
istituzionalmente
competenti in materia di idoneità tecnica in relazione al
regime
idraulico e/o compatibilità ambientale, i seguenti
interventi: a) opere di bonifica, difesa o riassetto del regime idraulico; b) punti di ormeggio attrezzati con paline, bricole, boe; c) passerelle, pontili galleggianti, banchine, scivoli, impianti di alaggio e varo; d) banchine; e) darsene se legittimamente esistenti e/o previste dagli strumenti urbanistici attuativi ovvero solo se funzionali ad insediamenti previsti dal P.R.G.. |
69.2 | Il
presente P.R.G. individua gli spazi ove realizzare cavane ed ormeggi
nell'ambito della gronda lagunare veneziana che si estende da
S.Giuliano al Montiron, suddividendo le acque in: a) acque ove
è
possibile costruire cavane fisse; b) acque ove è possibile
costruire cavane galleggianti; c) acque ove è possibile
ormeggiare barche. L’utilizzo di cavane fisse nelle acque di cui alla precedente lett. b), sarà consentito previo parere dell’ente tutore delle stesse. |
69.3 | Lungo i corsi d'acqua di cui al precedente comma 69.2 potranno inoltre essere previsti sulle terre emerse, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di "progetti unitari d'utilizzo", indipendentemente dalla zona in cui ricadono, gli interventi per la realizzazione di infrastrutture od attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio delle aree quali scivoli per alaggio - varo, tettoie e/o capannoni in legno per manutenzione di piccole imbarcazioni, posteggi per autovetture - cicli, servizi a questi usi collegati. Le costruzioni non potranno superare un Ut di 0,01 mq/mq rispetto alla superficie dell'area soggetta a "progetto unitario di utilizzo" e i volumi realizzati verranno sottratti dall'eventuale capacità edificatoria dei lotti su cui insistono. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai privati proprietari delle aree; previo costituzione di Consorzio di comparto. |
69.4 | Le percorrenze di testa d'argine saranno sempre esclusivamente pedonali, con la sola esclusione delle piazzole ove nei "progetti di utilizzo unitari" saranno previsti gli scivoli per alaggio-varo. I raccordi tra il piede dell'argine ed il suo colmo saranno strutturati mediante scaletta di collegamento in legno di larghezza massima di 1,00 ml. |
69.5 | Gli attracchi, le cavane e gli scivoli dovranno essere realizzati in conformità ai tipi edilizi previsti nella scheda allegata al presente articolo. |
69.6 | Lungo le sponde di tutti i canali e i corsi d’acqua consortili all’interno del territorio comunale, si istituisce una fascia di rispetto di larghezza minima di ml. 50 (si veda art. 27 della legge regionale n° 61 del 1985) a partire dal piede dell’argine per i corsi d’acqua canalizzati e a partire dal ciglio della sponda per quelli non canalizzati, all’interno della quale gli interventi edilizi consentiti dovranno rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 71. |
69.7 | In tali fasce, per un’estensione di ml. 10,00, di competenza dei vari Consorzi di Bonifica, così come previsto dalle norme vigenti: a) è vietata qualsiasi edificazione; b) è vietata la coltivazione; c) sono permessi interventi per la costituzione di percorsi ciclopedonali, previo consulto dei diversi Consorzi di Bonifica e purché sia garantita l’efficienza delle sponde e lo spazio di manovra per tutte le opere di manutenzione; d) sono ammessi ed incentivati tutti gli interventi volti al risanamento ed al riequilibrioambientale dei corsi d’acqua stessi e della Laguna. A tale proposito negli elaborati di piano a scala 1:2000 sono individuati alcuni canali e corsi d’acqua in cui il tracciamento di tale fascia, distinta in due differenti casi a seconda del tipo di apporto laterale che interessa il corso d’acqua, indica possibili interventi sui profili che tengono conto del particolare ambiente-paesaggio che il corso d’acqua attraversa secondo le indicazioni del “Progetto Ambientale” allegato al presente P.R.G.. |
69.8 | In fregio ai corsi d’acqua del Dese, del Marzenego e del Naviglio Brenta non è consentita l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari ad esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelliper la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati. |