P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 69
Fiumi e canali - Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua per il risanamento e il riequilibrio della laguna

69.1Per i corsi d'acqua quali fiumi, canali scolmatori, canali di bonifica, di derivazione e/o irrigazione, esistenti all'interno degli ambiti territoriali di cui all'art. 1 delle presenti norme, sono unicamente consentiti,  previo parere favorevole degli Enti istituzionalmente competenti in materia di idoneità tecnica in relazione al regime idraulico e/o compatibilità ambientale, i seguenti interventi:

a) opere di bonifica, difesa o riassetto del regime idraulico;


b) punti di ormeggio attrezzati con paline, bricole, boe;


c) passerelle, pontili galleggianti, banchine, scivoli, impianti di alaggio e varo;


d) banchine;


e) darsene se legittimamente esistenti e/o previste dagli strumenti urbanistici attuativi ovvero solo se funzionali ad insediamenti previsti dal P.R.G..
69.2Il presente P.R.G. individua gli spazi ove realizzare cavane ed ormeggi nell'ambito della gronda lagunare veneziana che si estende da S.Giuliano al Montiron, suddividendo le acque in: a) acque ove è possibile costruire cavane fisse; b) acque ove è possibile costruire cavane galleggianti; c) acque ove è possibile ormeggiare barche.
L’utilizzo di cavane fisse nelle acque di cui alla precedente lett. b), sarà consentito previo parere dell’ente tutore delle stesse.
69.3Lungo i corsi d'acqua di cui al precedente comma 69.2 potranno inoltre essere previsti sulle terre emerse, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di "progetti unitari d'utilizzo", indipendentemente dalla zona in cui ricadono, gli interventi per la realizzazione di infrastrutture od attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio delle aree quali scivoli per alaggio - varo, tettoie e/o capannoni in legno per manutenzione di piccole imbarcazioni, posteggi per autovetture - cicli, servizi a questi usi collegati. Le costruzioni non potranno superare un Ut di 0,01 mq/mq rispetto alla superficie dell'area soggetta a "progetto unitario di utilizzo" e i volumi realizzati verranno sottratti dall'eventuale capacità edificatoria dei lotti su cui insistono. Gli interventi potranno essere realizzati direttamente dai privati proprietari delle aree; previo costituzione di Consorzio di comparto.
69.4Le percorrenze di testa d'argine saranno sempre  esclusivamente pedonali, con la sola esclusione delle piazzole ove nei "progetti di utilizzo unitari" saranno previsti gli scivoli per alaggio-varo. I raccordi tra il piede dell'argine ed il suo colmo saranno strutturati mediante scaletta di collegamento in legno di larghezza massima di 1,00 ml. 
69.5Gli attracchi, le cavane e gli scivoli dovranno essere realizzati in conformità ai tipi edilizi previsti nella scheda allegata al presente articolo. 
69.6Lungo le sponde di tutti i canali e i corsi d’acqua consortili all’interno del territorio comunale, si istituisce una fascia di rispetto di larghezza minima di ml. 50 (si veda art. 27 della legge regionale n° 61 del 1985) a partire dal piede dell’argine per i corsi d’acqua canalizzati e a partire dal ciglio della sponda per quelli non canalizzati, all’interno della quale gli interventi edilizi consentiti dovranno rispettare le prescrizioni di cui al successivo art. 71.
69.7In tali fasce, per un’estensione di ml. 10,00, di competenza dei vari Consorzi di Bonifica, così come previsto dalle norme vigenti: a) è vietata qualsiasi edificazione; b) è vietata la coltivazione; c) sono permessi interventi per la costituzione di percorsi ciclopedonali, previo consulto dei diversi Consorzi di Bonifica e purché sia garantita l’efficienza delle sponde e lo spazio di manovra per tutte le opere di manutenzione; d) sono ammessi ed incentivati tutti gli interventi volti al risanamento ed al riequilibrioambientale dei corsi d’acqua stessi e della Laguna. A tale proposito negli elaborati di piano a scala 1:2000 sono individuati alcuni canali e corsi d’acqua in cui il tracciamento di tale fascia, distinta in due differenti casi a seconda del tipo di apporto laterale che interessa il corso d’acqua, indica possibili interventi sui profili che tengono conto del particolare ambiente-paesaggio che il corso d’acqua attraversa secondo le indicazioni del “Progetto Ambientale” allegato al presente P.R.G..
69.8 In fregio ai corsi d’acqua del Dese, del Marzenego e del Naviglio Brenta non è consentita l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari ad esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelliper la descrizione delle caratteristiche dei siti attraversati.