P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 68
Norme di tutela ambientale

68.1Nella progettazione degli interventi ammessi nelle aree con destinazione pubblica o di uso pubblico e nelle Z.T.O. di tipo E dovranno essere evidenziati ed eventualmente ripristinati gli elementi di valore storico e/o ambientale quali forti, impianti idraulici, arginature, fossati e antichi sedimi di corsi d’acqua, risorgive, ecc.
68.2Nella progettazione di ogni intervento di trasformazione del territorio dovranno essere individuate eventuali discariche diffuse, compresi i materiali sparsi di maggiore ingombro; dovranno inoltre essere descritte le modalità per la loro rimozione che dovrà avvenire preventivamente all’inizio di qualsiasi attività concessionata o autorizzata in base alle norme del presente P.R.G..
68.3I progetti relativi ad interventi di nuova edificazione e di nuova  costruzione, in ampliamento o in sopralzo, demolizione con ricostruzione nelle zone C.1, E3 ed E4 dovranno essere corredati di un elaborato relativo alla progettazione degli spazi scoperti che dovrà prevedere la realizzazione di siepi lungo i confini del lotto di intervento nonché la piantumazione di filari o macchie con essenze da scegliere tra quelle di cui al “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A..