P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 68 Norme di
tutela ambientale |
68.1 | Nella progettazione degli interventi ammessi nelle aree con destinazione pubblica o di uso pubblico e nelle Z.T.O. di tipo E dovranno essere evidenziati ed eventualmente ripristinati gli elementi di valore storico e/o ambientale quali forti, impianti idraulici, arginature, fossati e antichi sedimi di corsi d’acqua, risorgive, ecc. |
68.2 | Nella progettazione di ogni intervento di trasformazione del territorio dovranno essere individuate eventuali discariche diffuse, compresi i materiali sparsi di maggiore ingombro; dovranno inoltre essere descritte le modalità per la loro rimozione che dovrà avvenire preventivamente all’inizio di qualsiasi attività concessionata o autorizzata in base alle norme del presente P.R.G.. |
68.3 | I progetti relativi ad interventi di nuova edificazione e di nuova costruzione, in ampliamento o in sopralzo, demolizione con ricostruzione nelle zone C.1, E3 ed E4 dovranno essere corredati di un elaborato relativo alla progettazione degli spazi scoperti che dovrà prevedere la realizzazione di siepi lungo i confini del lotto di intervento nonché la piantumazione di filari o macchie con essenze da scegliere tra quelle di cui al “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A.. |