P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 70 Zone di
interesse archeologico |
70.1 | Le aree precisamente conterminate nelle tavole 13.1, individuate come zone d’interesse archeologico, sono soggette alle norme generali e particolari vigenti in materia. Per esse si applicano le prescrizioni e vincoli di cui agli artt.27 e 28 delle N.T.A. del P.T.R.C.. |
70.2 | Qualsiasi intervento nelle aree di cui al precedente comma con l’esclusione delle normali operazioni connesse con la coltura dei terreni, deve essere comunicata almeno 90 gg. prima dell’inizio dei lavori, alla competente Soprintendenza archeologica. |