P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 67 Verde
privato |
67.1 | Nelle zone destinate a verde privato sono consentiti unicamente interventi di sistemazione e manutenzione di giardini, dei parchi e degli spazi liberi. |
67.2 | In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di capanni per il ricovero di attrezzi da giardinaggio di volume non superiore a mc. 30 nonché pensiline o pompeiane per una Sc massima di 12 mq, per ogni unità edilizia dotata di scoperto di pertinenza esclusivo; tali elementi dovranno essere realizzati in legno. |
67.3 | Negli
edifici esistenti nelle zone a verde privato sono consentiti interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e/o risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ferme restando le prescrizioni
e le possibilità di intervento di cui agli artt. 63-64-65-66
N.T.S.A. per gli edifici con "tipi di intervento codificato",
nonché il cambio d'uso tra le destinazioni d'uso ammesse per
gli
stessi edifici. In tali edifici è altresì ammessa
la
nuova costruzione in ampliamento a condizione che questo avvenga
totalmente entro terra che la superficie lorda di pavimento (Sp) del
nuovo volume non sia superiore al 50% della superficie lorda di
pavimento (Sp) dell’edificio preesistente e che la copertura
sia
sistemata a giardino nonché demolizione e ricostruzione, con
eventuale accorpamento, di volumi non appartenenti ad edifici con tipo
di intervento codificato ovvero costituenti superfetazioni di questi
ultimi ininfluenti ai fini della loro identità storica e
privi
di intrinseca qualità culturale. All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3. Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio. |
67.4 | Nelle aree prive di edificazione è consentita la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo a condizione che essi vengano riservati a favore di residenti nel Comune di Venezia e che sia garantita la sistemazione a giardino degli spazi liberi di superficie. Tali realizzazioni non dovranno compromettere essenze arboree significative esistenti nell’area. |
67.5 | All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3. Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio. |