P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 67
Verde privato

67.1Nelle zone destinate a verde privato sono consentiti unicamente interventi di sistemazione e manutenzione di giardini, dei parchi e degli spazi liberi.
67.2In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni  ad eccezione di capanni per il ricovero di attrezzi da giardinaggio di volume non superiore a mc. 30 nonché pensiline o pompeiane per una Sc massima di 12 mq, per ogni unità edilizia dotata di scoperto di pertinenza esclusivo; tali elementi dovranno essere realizzati in legno.
67.3Negli edifici esistenti nelle zone a verde privato sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ferme restando le prescrizioni e le possibilità di intervento di cui agli artt. 63-64-65-66 N.T.S.A. per gli edifici con "tipi di intervento codificato", nonché il cambio d'uso tra le destinazioni d'uso ammesse per gli stessi edifici. In tali edifici è altresì ammessa la nuova costruzione in ampliamento a condizione che questo avvenga totalmente entro terra che la superficie lorda di pavimento (Sp) del nuovo volume non sia superiore al 50% della superficie lorda di pavimento (Sp) dell’edificio preesistente e che la copertura sia sistemata a giardino nonché demolizione e ricostruzione, con eventuale accorpamento, di volumi non appartenenti ad edifici con tipo di intervento codificato ovvero costituenti superfetazioni di questi ultimi ininfluenti ai fini della loro identità storica e privi di intrinseca qualità culturale.
All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp  pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3.
Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio.
67.4Nelle aree prive di edificazione è consentita la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo a condizione che essi vengano riservati a favore di residenti nel Comune di Venezia e che sia garantita la sistemazione a giardino degli spazi liberi di superficie. Tali realizzazioni non dovranno compromettere essenze arboree significative esistenti nell’area.
67.5All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp  pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3. Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio.