P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VIII Oggetti ed ambiti di pregio storico
ambientale e naturalistico ![]() | |
articolo 66 Edifici con
intervento tipo 3 (ristrutturazione con vincolo parziale) |
66.1 | Si applica a quegli edifici, di cui all'articolo precedente che, a causa delle trasformazioni subite, hanno perso la loro complessiva coerenza legata ai rapporti tra tipo, tecnologia e forma e mantengono tuttavia, assieme alla giacitura e al volume, parte o segni espressivi della cultura insediativa, compositiva o costruttiva del loro tempo. |
66.2 | La "Ristrutturazione con vincolo parziale" è un intervento volto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere, che tuttavia ne tuteli alcune parti o elementi significativi. |
66.3 | Esso comprende il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi degli edifici, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. |
66.4 | Gli interventi di trasformazione devono, in ogni caso, garantire la conservazione degli elementi architettonici e decorativi, nonché i sedimi, originari e gli allineamenti lungo la viabilità principale. |
66.5 | La "Ristrutturazione con vincolo parziale" consente, oltre a quanto ammesso per gli edifici di cui ai precedenti artt.64 e 65, un aumento massimo di cubatura del 15% della Sp esistente e comunque non superiore a 150 mc. in tal caso il nuovo volume può essere realizzato o sopraelevando la linea di gronda per un'altezza non superiore a cm.50, o al di fuori del sedime originario, purché la Sp dell’ampliamento non superi 50 mq., sia posto in adiacenza al corpo principale e purché non modifichi le distanze dai fronti strada, ne' venga realizzato aderenza ai fronti principali. Ai fini dell’applicazione delle altre prescrizioni stereometriche si fa riferimento a quelle della zona o sottozona omogenea in cui è inserito l’edificio. |