P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VIII
Oggetti ed ambiti di pregio storico ambientale e naturalistico
articolo 65
Edifici con intervento tipo 2 (risanamento conservativo)

65.1Si applica:

- a quegli edifici e manufatti che, ricollegandosi alle consuetudini tipologiche - costruttive ed alle regole di tracciato e scala che hanno retto la formazione della città preindustriale, ne hanno segnato, tramandato e rafforzato il carattere morfologico;


- a quegli edifici e manufatti che, nel complesso coerente delle loro componenti tipologiche, costruttive e formali, si caratterizzano come espressioni significative delle nuove regole, dei nuovi usi e del gusto con cui la città si è venuta formando in epoca industriale.
65.2Per risanamento conservativo si intende il complesso di  operazioni volto a conservare gli elementi costitutivi principali dell'organismo edilizio ed in particolare tutti gli elementi esterni di  carattere morfologico, volumetrico e architettonico che si riallacciano senza contraffazioni alla cultura compositiva e costruttiva della tradizione cui tale organismo appartiene.
65.3Oltre a quanto ammesso dal "Restauro", nel  "Risanamento conservativo" è ammesso anche un riassetto e una ricomposizione delle singole tipologie, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 65.2. Viene ammesso inoltre un aumento massimo della Sp esistente non superiore al 15% della esistente, fino ad un massimo di 25 mq. In tal caso il nuovo volume può essere realizzato al di fuori del sedime originario, in adiacenza o su corpo di fabbrica separato, purché abbia una destinazione pertinenziale all’edificio principale, non modifichi le distanze dai fronti strada, né venga realizzato in allineamento ai fronti principali. Ai fini dell’applicazione delle altre prescrizioni stereometriche si farà riferimento a quelle della zona o sottozona omogenea in cui è inserito l’edificio.