P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VII Mobilità ![]() | |
articolo 59 Zona di
terminal stradale |
59.1 | Nelle zone destinate a Terminal stradale, classificabili come Z.T.O. di tipo F, dovranno essere realizzate attrezzature atte a facilitare lo scambio di persone e di cose tra i mezzi autoveicolari e acquei sia pubblici che privati quali: parcheggi a raso e multipiano, strutture per l'interscambio di passeggeri e merci e servizi connessi, magazzini e piazzali per l'interscambio merci, impianti per il rifornimento di carburante, locali per il culto, servizi pubblici di vigilanza e di sicurezza civile, banchine, approdi e spazi acquei per la movimentazione dei natanti, spazi attrezzati a verde. In tale zona saranno inoltre ammesse le destinazioni d’uso di cui alle lettere C,D,E1 ed E2 di cui all’art. 8 delle N.T.G.A.. |
59.2 | Le strutture commerciali, direzionali e ricettive dovranno essere dotate di aree private facilmente accessibili da adibire al parcheggio di autovetture nella quantità minima del 40% della superficie di calpestio netta destinata ad attività commerciale o direzionale e di 5,00 mq. per ogni posto letto per le strutture ricettive; tali dotazioni non potranno comunque essere inferiori alla quota di 1 mq/10 mc. Il volume massimo realizzabile per tali strutture non sarà superiore ad un indice di edificabilità territoriale (It) di 0,5 mc/mq. |
59.3 | Al fine di garantire l' integrazione tra le varie attrezzature del Terminal stradale, gli interventi sulle aree interessate da tale destinazione d'uso saranno subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, limitati anche alle sole aree di proprietà privata. o congiuntamente di iniziativa pubblica e privata. La realizzazione degli interventi è subordinata alla sottoscrizione diapposita convenzione tra Comune di Venezia, proprietari dell’area e soggetti attuatori. |
59.4 | Nella
redazione dello strumento attuativo, di cui al comma precedente
dovranno essere osservati i seguenti indirizzi e indici: a) la viabilità di distribuzione interna all'area dovrà garantire la selezione dei vari tipi di traffico; b) l'altezza massima dei parcheggi multipiano non potrà superare i ml. 9,00; l'altezza massima degli edifici con altra destinazione non potrà superare i ml.12,50; tali limiti potranno essere superati solo previo parere favorevole delle autorità preposte alla tutela dei beni ambientali. c) l’edificazione, comprensiva dei parcheggi multipiani, non potrà superare un indice di copertura territoriale (Ct) di 0,5 mq/mq; d) lo strumento attuativo dovrà definire le modalità di realizzazione degli impianti e i soggetti a ciò abilitati; e) i parcheggi a raso dovranno essere alberati con densità non inferiore ad una pianta ogni 50 mq. di superficie e dovranno essere delimitati da siepi. |
59.5 | Per gli edifici esistenti all'interno dell'area soggetta a strumento attuativo e fino alla sua approvazione, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. |
59.6 | L’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, di cui al comma 59.3 è prorogata di cinque anni a partire dalla data di decadenza del vincolo, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 327/2001. |