P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VI Impianti speciali ed attrezzature a
scala urbana - territoriale e di quartiere ![]() | |
articolo 58 Parcheggi
multipiano (PM) |
58.1 | Il fabbricato dovrà sorgere ad una distanza non inferiore a ml. 12 dal ciglio stradale di viabilità di scorrimento esistenti o previste dal P.R.G. vigente; il fabbricato potrà sorgere sul ciglio stradale di viabilità esistenti che non siano di scorrimento a condizione che sia formato un marciapiede lungo l'intero fronte stradale di ml. 5. Le distanze minime tra fabbricati si computano ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968, n. 1444. La superficie minima dell'area d'intervento per la loro realizzazione è di mq. 2.500. Il rapporto di copertura è fissato nei 3/5 della superficie fondiaria. L'altezza massima non potrà essere superiore a quella dell'edificio confinante più alto che abbia prevalente destinazione residenziale; l'altezza massima non potrà comunque superare i ml. 21. |
58.2 | Nell'area di sedime del fabbricato al piano terra saranno consentite strutture minime per il rifornimento e la manutenzione degli autoveicoli; tali strutture non potranno superare il 20% del totale della superficie utile di calpestio. Nell'area del fabbricato corrispondente all'ultimo piano utile potranno essere ricavate strutture per il ristoro (come ad es. bar, ristorante, ecc.); tali strutture non potranno superare il 33% della superficie di calpestio dell'ultimo piano utile; in tal caso la rimanente superficie dovrà essere attrezzata a terrazza o giardino pensile. |
58.3 | Le aree scoperte di pertinenza dei fabbricati dovranno essere sistemate a verde per una quota non inferiore al 50% della loro superficie. |
58.4 | L'immobile è soggetto all'ottemperanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla speciale normativa sulla prevenzione degli incendi. |
58.5 | Per i parcheggi multipiani da realizzarsi ai sensi della Legge n. 122/'89, valgono le specifiche prescrizioni del relativo programma triennale e successive modifiche ed integrazioni. |
58.6 | Il privato proprietario delle aree che intende realizzare il previsto parcheggio multipiano dovrà stipulare un’apposita convenzione con la quale - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione e di recupero del capitale da investire nonché del prezzo di mercato del terreno - si impegna a realizzare e ad ultimare la costruzione dei parcheggi con l’obbligo di darli in locazione in abbonamento o di venderli - ad un canone e ad un prezzo determinato in base a criteri convenzionali con preferenza per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze, riservando i posti macchina a rotazione a una quota non superiore al 30% del totale. |
58.7 | Il progetto dovrà porre particolare cura all’inserimento dello stesso nell’ambito urbano in cui si colloca garantendo anche l’eventuale continuità di percorsi pedonali (marciapiedi, portici, ecc.); al fine di riqualificare urbanisticamente le aree potranno inoltre essere parzialmente sostituiti i parcheggi con le destinazioni d’uso relative alla categoria della “Residenza” (A) e alle sottospecie E1, E2 e F di cui all’art.8 delle N.T.G.A., a condizione che l’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superi complessivamente 1,30 mq./mq. e la parte a parcheggio non sia inferiore al 30% del totale, ferme restando le condizioni convenzionali di cui al precedente comma. Eventuali parcheggi ad uso pubblico per il soddisfacimento dello standard, come previsto nelle Z.T.O. B, potranno essere realizzati entro terra e non verranno computati nella Sp concedibile. |