P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VII
Mobilità
articolo 60
Impianti ferroviari

60.1Nelle aree per impianti ferroviari saranno realizzabili le strutture tecniche di pertinenza e funzionali dell’impianto ferroviario quali: uffici per la gestione ferroviaria con parcheggio per autoveicoli di pertinenza; spazi per la manovra, la sosta ed il transito dei convogli ed il caricamento di persone e cose, servizi per il personale residente di transito e per quello adibito alla pubblica sicurezza ed al soccorso, attrezzature tecnologiche, officine per la manutenzione dei mezzi, depositi, strutture per il tempo libero dopolavoristico. Saranno inoltre consentite modalità di intervento anche attraverso la demolizione e la ricostruzione di comparti esistenti, che, privilegiando il concetto di “Stazione Ferroviaria” quale polo urbano di aggregazione, scambio e socializzazione, consentano di favorire la migliore offerta quantitativa e qualitativa dei servizi offerti ai viaggiatori ed agli utenti, realizzando servizi pubblici e privati, luoghi d’arte e di cultura, strutture di accoglienza, alberghi, attività commerciali, edifici congressuali e direzionali destinati a funzioni pubbliche e private e parcheggi.
60.2Gli interventi edilizi nelle aree per impianti ferroviari si attuano tramite interventi edilizi diretti o mediante accordi di programma ai sensi dell’art. 7 della L.R. Veneto 23.04.2004, n. 11 o ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 25 della L. 16.6.1985 n. 210 e sue modifiche ed integrazioni.
60.3Le fasce di rispetto dalle ferrovie sono disciplinate dagli artt.49 e seguenti del D.P.R. 11.07.1980, n.753.
60.4All'interno di tali fasce sono consentiti gli interventi di cui ai successivi artt. 61.6.3, 61.6.4 e 61.6.5.