P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VI Impianti speciali ed attrezzature a
scala urbana - territoriale e di quartiere ![]() | |
articolo 57 Parcheggi
(P) |
57.1 | E’ prescritta la sistemazione con almeno un albero di alto fusto ogni 50 mq. di superficie e con alberi e siepi lungo il perimetro; almeno 1/20 della superficie attrezzata per il parcheggio dei cicli e sino ad un massimo di 500 mq per ciascun impianto; pavimentazione con materiali non impermeabili. Per la scelta e la sistemazione delle specie arboree vale quanto indicato dal “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A.. |
57.2 | Oltre che nelle aree appositamente individuate, possono essere realizzati lungo le strade di servizio, purché in sedi appositamente predisposte all’esterno della carreggiata. In tal caso non valgono le precedenti prescrizioni relative al numero minimo di alberi ed alla perimetrazione con siepi. |
57.3 | Nelle aree a parcheggio
è consentita la realizzazione di: a) strutture per la guardiania; b) servizi igienici rapportati alla dimensione dell’impianto; c) punto di ristoro automatico. |