P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VI
Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere
articolo 57
Parcheggi (P)

57.1E’ prescritta la sistemazione con almeno un albero di alto fusto ogni 50 mq. di superficie e con alberi e siepi lungo il perimetro; almeno  1/20 della superficie attrezzata per il parcheggio dei cicli e sino ad un massimo di 500 mq per ciascun impianto; pavimentazione con materiali non impermeabili. Per la scelta e la sistemazione delle specie arboree vale quanto indicato dal “Progetto Ambientale: prescrizioni e indirizzi” allegato alle presenti N.T.S.A..
57.2Oltre che nelle aree appositamente individuate, possono essere realizzati lungo le strade di servizio, purché in sedi appositamente predisposte all’esterno della carreggiata. In tal caso non valgono le precedenti prescrizioni relative al numero minimo di alberi ed alla perimetrazione con siepi.
57.3Nelle aree a parcheggio è consentita la realizzazione di:

a)    strutture per la guardiania;


b)    servizi igienici rapportati alla dimensione dell’impianto;


c)    punto di ristoro automatico.

Per gli impianti di dimensione superiore ai mq. 5000 e per i parcheggi scambiatori, inseriti nella programmazione comunale, le dotazioni di cui alle precedenti lett. a) e b), sono obbligatorie.