P.R.G. per la Terraferma
 

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VI
Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere
articolo 50
Aree per l’istruzione superiore

50.1In tali zone è consentita unicamente la realizzazione dei plessi scolastici e di strutture di servizio agli stessi quali palestre, impianti sportivi, aree per la sosta dei veicoli e dei cicli, aree attrezzate a parco.
50.2Qualora gli interventi edilizi non siano attuati direttamente dagli enti pubblici preposti alla realizzazione e alla gestione degli istituti superiori, essi potranno essere attuati da enti a partecipazione mista o privati, a condizione che venga stipulata una convenzione nella quale siano definite:

a) le modalità di esercizio delle aree con destinazione pubblica quali parcheggi, collegamenti pedonali, aree attrezzate a verde, impianti sportivi, ecc.;

b) la destinazione d'uso degli impianti con particolare riferimento alla pubblica utilità della loro gestione;


c) la durata della convenzione, le modalità di esercizio e gli usi alla sua scadenza, qualora essa non venga rinnovata;


d) le garanzie reali o finanziarie.