P.R.G. per
la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VI Impianti speciali ed attrezzature a
scala urbana - territoriale e di quartiere ![]() | |
articolo 50 Aree per
l’istruzione superiore |
50.1 | In tali zone è consentita unicamente la realizzazione dei plessi scolastici e di strutture di servizio agli stessi quali palestre, impianti sportivi, aree per la sosta dei veicoli e dei cicli, aree attrezzate a parco. |
50.2 | Qualora
gli interventi edilizi non siano attuati direttamente dagli enti
pubblici preposti alla realizzazione e alla gestione degli istituti
superiori, essi potranno essere attuati da enti a partecipazione mista
o privati, a condizione che venga stipulata una convenzione nella quale
siano definite: a)
le modalità di esercizio delle aree con destinazione
pubblica
quali parcheggi, collegamenti pedonali, aree attrezzate a verde,
impianti sportivi, ecc.; b) la destinazione d'uso degli impianti con particolare riferimento alla pubblica utilità della loro gestione; c) la durata della convenzione, le modalità di esercizio e gli usi alla sua scadenza, qualora essa non venga rinnovata; d) le garanzie reali o finanziarie. |