P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VI Impianti speciali ed attrezzature a
scala urbana - territoriale e di quartiere ![]() | |
articolo 51 Zona per lo
sport e spettacolo (stadio) |
51.1 | Le
attrezzature pubbliche o di uso pubblico da realizzare, previa
approvazione del programma complessivo delle opere da parte del
Consiglio Comunale, nell’area di cui al presente articolo
sono: - impianti per lo sport agonistico; - foresteria esclusivamente per i soggetti direttamente coinvolti nell’attività agonistica; - campi di allenamento con annesse limitate strutture di servizio quali spogliatoi, servizi igienici e deposito; - parcheggi pubblici e di servizio; - strutture commerciali, purché collocate nell’organismo edilizio dell’impianto per lo sport agonistico e connesse alle finalità e alla gestione dello stesso impianto; - strutture per il ristoro del pubblico; - aree attrezzate a verde; - viabilità di adduzione e distribuzione; - manufatti edilizi di modeste dimensioni a servizio degli impianti pubblici o di uso pubblico. |
51.2 | Nella
realizzazione delle attrezzature, di cui al precedente comma del
presente articolo, dovranno essere osservati i seguenti indirizzi: a) all'interno dei complessi edilizi degli impianti sportivi potranno essere reperiti, oltre ai necessari servizi, spazi per palestre, piscine, depositi, bar e ristoranti, uffici relativi alla direzione e gestione dell'impianto e strutture commerciali connesse all’uso e alla gestione dello stesso impianto; b) le strutture di servizio ai campi di allenamento dovranno costituire la minima dotazione di supporto agli stessi con strutture edilizie la cui altezza massima non potrà superare i ml. 6,50; lungo il lato maggiore dei campi di allenamento potranno essere realizzate piccole tribune, mascherate da terrapieno erboso; c) le aree destinate a parcheggio pubblico dovranno avere una superficie non inferiore a 1 mq per ogni spettatore; gli spazi di sosta dei parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazione non impermeabilizzanti il terreno e dovranno essere alberati con essenze ad alto fusto, i flussi pedonali interni alle aree a parcheggio pubblico potranno essere convogliati su un percorso di adduzione allo stadio, coperto con una pensilina all'interno della quale potranno essere realizzati manufatti edilizi per la vendita dei biglietti di ingresso agli impianti e per servizi; per la sistemazione delle aree scoperte dovranno essere previste soluzioni tipo “sempreverde” nonché la messa a dimora di almeno una pianta di essenza autoctona ogni quattro posti auto; d) all'interno delle aree attrezzate a verde potranno essere reperite zone di sosta attrezzate con strutture leggere per la consumazione di pasti al sacco; nell'ambito di tali zone potranno inoltre essere realizzati manufatti edilizi minimi da destinare a servizi igienici; e) dovranno essere tenute presenti le indicazioni fornite dai Piani Generali di Bonifica e di Tutela e del Territorio rurale e dovrà essere acquisito il parere del competente Consorzio di Bonifica; f) le strutture da realizzarsi all’interno dell’area dovranno conformarsi ai seguenti parametri: - superficie coperta massima non superiore al 30% dell’area a destinazione sportiva; - altezza massima non superiore a ml.30. Tale altezza massima potrà essere superata esclusivamente per la realizzazione di strutture leggere per la copertura delle tribune ovvero per la copertura non permanente del campo da gioco; g) la foresteria non dovrà avere una Sp superiore a mq 1500 pari a non più di 50 posti letto. In tale superficie potranno essere ricavati alloggi per il personale di custodia degli impianti. |
51.3 | Qualora
tutte o parte delle attrezzature vengano realizzate da soggetti
privati, dovrà essere stipulata una apposita convenzione che
preveda: a) le modalità di gestione degli impianti, realizzati dai privati, al fine di garantirne la finalità pubblica del loro uso in rapporto anche agli investimenti pubblici attivati per l’attrezzatura e l’infrastrutturazione complessiva dell’area nonché di garantire la predisposizione di idonee misure per la cessibilità sia agli impianti che alle infrastrutture anche stradali coinvolte; b) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi pubblici, aree a verde) e l’eventuale impegno a realizzare quelle mancanti e funzionali alla specifica attrezzatura, qualora non rientrino tra quelle la cui realizzazione è già stata effettuata o programmata dal Comune; c) i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste, nonché le eventuali modalità di controllo circa l’attuazione delle stesse; d) le sanzioni convenzionali per l’adempimento dagli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché le eventuali garanzie finanziarie. |