P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo VI Impianti speciali ed attrezzature a
scala urbana - territoriale e di quartiere ![]() | |
articolo 48 Verde
urbano dei forti |
48.1 | Il verde pubblico urbano dei forti è destinato alla creazione di un parco attrezzato da attuarsi attraverso il recupero e il riuso delle strutture costituenti il complesso fortificato, le zone alberate, gli specchi d'acqua e le aree libere circostanti. |
48.2 | Le attività ammesse, mirate alla fruizione pubblica di una struttura storica di rilevante valore ambientale, saranno quelle ricreative, culturali, sociali, zoofile e di ricovero degli animali domestici, botaniche, sportive, ostelli e in genere quelle relative al tempo libero. |
48.3 | Potranno trovare spazio sedi associative, sale riunioni, spazi espositivi e limitate strutture di servizio e di ristoro a supporto di tali attività. |
48.4 | Gli spazi da adibire a tali usi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso il restauro ed il risanamento delle strutture esistenti. Per le attività zoofile e botaniche è ammessa l'installazione, a titolo precario, di strutture amovibili strettamente funzionali e indispensabili allo svolgimento della specifica attività e realizzati con materiali preferibilmente lignei e comunque tradizionali. |
48.5 | Al fine di garantire la più funzionale fruizione dei manufatti storici, sarà ammessa la parziale copertura stagionale degli spazi liberi interni ai forti con strutture leggere o tensostrutture, nonché la realizzazione di impianti tecnologici quali cabine elettriche e simili, qualora ne sia comprovata l'impossibilità di realizzazione all'interno delle strutture edilizie esistenti. |
48.6 | Le aree circostanti di pertinenza dei forti di cui non sia già in atto l'utilizzazione ai sensi delle attività ammesse di cui sopra (attività sociali, culturali, zoofile, botaniche etc.), dovranno essere sistemate a parco. |
48.7 | In prossimità degli accessi stradali dovranno essere reperite adeguate superfici da destinare a parcheggi, in quantità rapportate alle specifiche caratteristiche delle attività che nel forte hanno luogo e comunque non inferiore a mq. 1.000. |