P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VI
Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere
articolo 48
Verde urbano dei forti

48.1Il verde pubblico urbano dei forti è destinato alla creazione di un parco attrezzato da attuarsi attraverso il recupero e il riuso delle strutture costituenti il complesso fortificato, le zone alberate, gli specchi d'acqua e le aree libere circostanti.
48.2Le attività ammesse, mirate alla fruizione pubblica di una struttura storica di rilevante valore ambientale, saranno quelle ricreative, culturali, sociali, zoofile e di ricovero degli animali domestici, botaniche, sportive, ostelli e in genere quelle relative al tempo libero.
48.3Potranno trovare spazio sedi associative, sale riunioni, spazi espositivi e limitate strutture di servizio e di ristoro a supporto di tali attività.
48.4Gli spazi da adibire a tali usi dovranno essere realizzati esclusivamente attraverso il restauro ed il risanamento delle strutture esistenti. Per le attività zoofile e botaniche è ammessa l'installazione, a titolo precario, di strutture amovibili strettamente funzionali e indispensabili allo svolgimento della specifica attività e realizzati con materiali preferibilmente lignei e comunque tradizionali.
48.5Al fine di garantire la più funzionale fruizione dei manufatti storici, sarà ammessa la parziale copertura stagionale degli spazi liberi interni ai forti con strutture leggere o tensostrutture, nonché la realizzazione di impianti tecnologici quali cabine elettriche e  simili, qualora ne sia comprovata l'impossibilità di realizzazione all'interno delle strutture edilizie esistenti.
48.6Le aree circostanti di pertinenza dei forti di cui non sia già in atto l'utilizzazione ai sensi delle attività ammesse di cui sopra (attività sociali, culturali, zoofile, botaniche etc.), dovranno essere sistemate a parco.
48.7In prossimità degli accessi stradali dovranno essere reperite adeguate superfici da destinare a parcheggi, in quantità rapportate alle specifiche caratteristiche delle attività  che nel forte hanno luogo e comunque non inferiore a mq. 1.000.