P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo VI
Impianti speciali ed attrezzature a scala urbana - territoriale e di quartiere
articolo 46
Zone territoriali omogenee F e relative fasce di rispetto
Commi dal 46.10.1 al 46.10.5 aggiunti con D.C.C. n. 47 del 6/11/2025 Accordo di Programma per la realizzazione parco fluviale Marzenego

46.1 Tali zone sono destinate alla realizzazione di attrezzature e di impianti speciali di interesse generale come specificati nelle tavole 13.1 
46.2 Gli interventi edilizi  nella zona F15 destinata alla struttura universitaria sono subordinati all’approvazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica che definisca l’assetto morfologico - planivolumetrico e funzionale dell’area nel rispetto di una Sp max di 120.000. Gli interventi edilizi nella zona F4 ospedale potranno prevedere la realizzazione di attrezzature commerciali e per pubblici esercizi connessi. Gli interventi di ampliamento relativi al compendio ospedaliero “Villa Salus” saranno subordinati a reperimento, anche in interrato, di uno standard a verde e parcheggio non inferiore a mq. 2.630 nonché al rispetto del Piano sanitario pubblico e privato regionale.
46.3 Gli interventi edilizi nelle altre zone per impianti speciali, di cui al precedente comma 46.1, si attuano di norma ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dei commi 4° e 5° dell'art. 77 della L.R. 61/1985 e sue modifiche ed integrazioni e dalle altre specifiche normative che ne disciplinano l’attuazione.
46.4 Qualora gli interventi edilizi di cui al 1° comma del presente articolo, non siano attuati direttamente dagli enti pubblici preposti alla realizzazione degli impianti speciali, o da soggetti concessionari ovvero convenzionati per la realizzazione e gestione degli stessi, questi potranno essere attuati da enti a partecipazione mista o privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti indici e prescrizioni:

-    Ut: 0,5 mq/mq


-    Dc: 5 ml.

Per gli impianti nei quali sia previsto l’accesso del pubblico, dovrà essere reperito uno standard pubblico a parcheggio non inferiore a 0,40 mq/mq della Sp. Per gli impianti ospedalieri esistenti è concesso l’ampliamento anche oltre l’Ut di cui al presente articolo, unicamente per motivi igienico sanitari e per l’adeguamento degli impianti a norme ambientali e di igiene del lavoro a condizione che l’ampliamento non superi, in termini di superficie lorda di pavimento, il 10% dell’esistente.
46.5 All'interno delle fasce  di rispetto degli impianti di depurazione, individuate nelle planimetrie della presente variante al P.R.G., non sono ammesse nuove edificazioni.
46.6 All'interno delle fasce  di rispetto dei cimiteri individuate nelle planimetrie della presente variante al P.R.G. non sono ammesse nuove edificazioni ad eccezione di chioschi per la rivendita di fiori; tali chioschi dovranno essere costituiti da strutture non fisse la cui volumetria massima per ogni singolo impianto non potrà superare i mc. 200 per ogni ha di superficie dell'impianto stesso fino ad un massimo di 600 mc; a tali chioschi potranno inoltre essere associate serre fisse per la coltivazione di fiori e piante ornamentali, in tal caso potranno essere costituite delle strutture unitarie di altezza (h) non superiore a ml.4,50 e con una superficie coperta (s) non superiore a mq. 1000 per ogni impianto, dovrà inoltre essere sottoscritta apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo che preveda la rimozione delle opere in caso di esproprio conseguente all’attuazione del P.R.G.. 
46.7 All'interno delle fasce di rispetto  degli impianti di depurazione e dei cimiteri é consentita la realizzazione di parcheggi pubblici attrezzati a verde, parchi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili nonché la piantumazione di alberature di alto fusto e le opere di conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole.
46.8 Le capacità edificatorie espresse dalle aree comprese in tali fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
46.9 Negli edifici ad uso residenziale  esistenti all'interno delle fasce di rispetto dei cimiteri e degli impianti di depurazione sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico, adeguamento igienico sanitario con aumento di volume massimo di 150 mc; tali edifici possono altresì essere demoliti e ricostruiti con pari volume, possibilmente al di fuori delle fasce di rispetto.
46.10 Nella zona “F17 – Casa da gioco ed attività connesse” sono consentiti tutti gli interventi finalizzati a favorire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività della casa da gioco, permettendo l’insediamento di qualsiasi tipo di funzione correlata alle attività del casinò, tra le quali vanno considerate tutte quelle necessarie allo svolgimento del gioco (sale gioco, uffici, strutture per servizi e per il personale, locali tecnici, etc.) e quelle finalizzate all’accoglienza in genere e dell’utenza della casa da gioco (strutture ricettive, per la ristorazione, pubblici esercizi, per l’informazione, per lo svago e l’intrattenimento, etc.).
Per gli interventi, assoggettati ai parametri sotto riportati, è prevista l’attuazione tramite Piano Urbanistico Attuativo. Sono comunque sempre consentiti gli interventi diretti sugli edifici esistenti.
- H max (altezza massima): 40 ml.
- Slp max (superficie lorda di pavimento massima): 45.000 mq
- Ct (indice di copertura territoriale): 0,5

 
Introdotto con variante al Piano degli Interventi n. 67, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2004, per il riassetto urbanistico dell’area ove insiste la Casa da Gioco (Casinò) di Tessera - Ca’ Noghera attraverso la definizione della destinazione d’uso appropriata ovvero Z.T.O. a standard “F17 – Casa da gioco ed attività connesse”. Del. C.C. n. 17 del 08/05/2025.      

                             

46.10.1 La presente norma disciplina la realizzazione e la gestione del parco fluviale lungo il fiume Marzenego, indicato come zona territoriale omogenea “F-PM”. L’obiettivo principale è la valorizzazione ambientale, la tutela della biodiversità, la promozione del turismo sostenibile e la creazione di uno spazio pubblico ricreativo, identitario e culturale per i cittadini.
46.10.2 La presente norma si applica alla zona territoriale omogenea definita nella cartografia allegata al PI “F-PM”, lungo il corso del fiume Marzenego. La zona interessata include le aree adiacenti al fiume, comprese le rive, i sentieri esistenti, e le aree destinate a interventi di riqualificazione ambientale, in connessione con il complesso monumentale del Forte Gazzera.
46.10.3

Sono consentiti interventi finalizzati alla gestione e alla fruizione del parco, quali:

- realizzazione di manufatti per la manutenzione del parco e per lo svolgimento di tutte le attività ludiche, didattiche, ricreative, culturali e sportive;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- realizzazione di aree picnic e zone di sosta;
- realizzazione di parcheggi ecologici a raso a servizio delle aree a parco fluviale;
- creazione di aree gioco per bambini;
- realizzazione di punti di osservazione della fauna e della flora;
- interventi di ingegneria naturalistica per la stabilizzazione delle sponde e la prevenzione dell’erosione;
- installazione di segnaletica informativa e didattica;
- realizzazione di interventi di regimazione, accumulo, depurazione e trattamento delle acque.

Gli interventi devono rispettare i principi di sostenibilità ambientale e non devono alterare l’equilibrio ecologico del fiume e delle aree circostanti.
46.10.4

È vietata qualsiasi attività che possa compromettere la qualità delle acque del fiume Marzenego, inclusi scarichi inquinanti e utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici nelle aree adiacenti.

Devono essere preservati gli habitat naturali esistenti, con particolare attenzione alle specie vegetali e animali protette. Qualsiasi modifica al corso del fiume deve essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti e accompagnata da studi di impatto ambientale.
46.10.5

La gestione del parco fluviale è affidata al Comune di Venezia, che può avvalersi della collaborazione di associazioni locali e volontari. È previsto un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca la pulizia, la sicurezza e la fruibilità delle aree del parco.

La manutenzione deve includere la rimozione periodica dei rifiuti, la cura delle aree verdi e la manutenzione dei percorsi e delle strutture. Il Comune di Venezia si impegna, inoltre, a promuovere il parco fluviale attraverso attività educative, eventi culturali e progetti didattici in collaborazione con le scuole e le associazioni locali. Saranno organizzate visite guidate, laboratori didattici e campagne di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale.