P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo V
Produzione agricola
articolo 45
Registro fondiario di inedificabilità

45.1Ai sensi dell’art.8 della L.R. 24/85 sono istituiti i registri fondiari  in cui vengono individuate le particelle catastali che non generano potenzialità edilizie per la realizzazione di case di abitazione e di annessi rustici.
45.2Le particelle catastali che non generano volumi edilizi per abitazioni in quanto vincolate ai sensi del presente articolo possono generarli per gli annessi e viceversa. In altri termini le potenzialità edilizie per case e annessi vanno tenute distinte e disgiunte. 
45.3Vengono così istituiti due registri fondiaria distinti per le abitazioni e per gli annessi rustici. 
45.4I registri fondiari sono costituiti di due documenti:

- la mappa delle particelle non edificabili;


- il registro delle particelle inedificabili.

45.5All’atto della richiesta di permesso di costruire dovranno essere allegati al progetto edilizio:

a - una misurazione di tutti i volumi delle abitazioni e  delle superfici di annessi rustici dell’azienda;


b - un computo delle superfici rese inedificabili dal nuovo manufatto;


c - un computo delle superfici rese inedificabili da tutti i manufatti afferenti all’azienda agricola già esistenti;

d - l’elencazione delle particelle vincolate dalle abitazioni esistenti e/o di progetto e di quelle vincolate dagli annessi rustici esistenti e/o di progetto e della relativa superficie e qualità di coltura ed epoca di entrata in possesso dell’azienda;


e - l’individuazione sulla carta catastale delle particelle di cui al punto precedente, distinguendo quelle vincolate da abitazioni, quelle vincolate per annessi rustici e quelle vincolate per entrambi i tipi di manufatti;


f - per le particelle entrate in possesso del richiedente dopo il 1985 si dovrà produrre una documentazione certa dell’assenza di un vincolo di inedificabilità gravante sulle stesse prima dell’atto di compravendita; qualora ciò non sia possibile esse saranno considerate inedificabili;


g - in seguito alla realizzazione da parte dell’Amministrazione comunale del registro fondiario per i fabbricati esistenti, le indicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere fornite solo per i fabbricati di progetto e potranno essere omesse le indicazioni di cui al punto f.

45.6Le superfici vincolate ai sensi del presente articolo pur non maturando nuove cubature edilizie possono essere edificate. Qualora si intenda realizzare un manufatto su una particella vincolata si dovrà però sottoporre a vincolo una nuova superficie pari, per estensione e qualità di coltura, a quella occupata dalla nuova casa o dal nuovo annesso.