P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo V Produzione agricola ![]() | |
articolo 45 Registro
fondiario di inedificabilità |
45.1 | Ai sensi dell’art.8 della L.R. 24/85 sono istituiti i registri fondiari in cui vengono individuate le particelle catastali che non generano potenzialità edilizie per la realizzazione di case di abitazione e di annessi rustici. |
45.2 | Le particelle catastali che non generano volumi edilizi per abitazioni in quanto vincolate ai sensi del presente articolo possono generarli per gli annessi e viceversa. In altri termini le potenzialità edilizie per case e annessi vanno tenute distinte e disgiunte. |
45.3 | Vengono così istituiti due registri fondiaria distinti per le abitazioni e per gli annessi rustici. |
45.4 | I
registri fondiari sono costituiti di due documenti: - la mappa delle particelle non edificabili; - il registro delle particelle inedificabili. |
45.5 | All’atto
della richiesta di permesso di costruire dovranno essere allegati al
progetto edilizio: a - una misurazione di tutti i volumi delle abitazioni e delle superfici di annessi rustici dell’azienda; b - un computo delle superfici rese inedificabili dal nuovo manufatto; c - un computo delle superfici rese inedificabili da tutti i manufatti afferenti all’azienda agricola già esistenti; d - l’elencazione delle particelle vincolate dalle abitazioni esistenti e/o di progetto e di quelle vincolate dagli annessi rustici esistenti e/o di progetto e della relativa superficie e qualità di coltura ed epoca di entrata in possesso dell’azienda; e - l’individuazione sulla carta catastale delle particelle di cui al punto precedente, distinguendo quelle vincolate da abitazioni, quelle vincolate per annessi rustici e quelle vincolate per entrambi i tipi di manufatti; f - per le particelle entrate in possesso del richiedente dopo il 1985 si dovrà produrre una documentazione certa dell’assenza di un vincolo di inedificabilità gravante sulle stesse prima dell’atto di compravendita; qualora ciò non sia possibile esse saranno considerate inedificabili; g - in seguito alla realizzazione da parte dell’Amministrazione comunale del registro fondiario per i fabbricati esistenti, le indicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere fornite solo per i fabbricati di progetto e potranno essere omesse le indicazioni di cui al punto f. |
45.6 | Le superfici vincolate ai sensi del presente articolo pur non maturando nuove cubature edilizie possono essere edificate. Qualora si intenda realizzare un manufatto su una particella vincolata si dovrà però sottoporre a vincolo una nuova superficie pari, per estensione e qualità di coltura, a quella occupata dalla nuova casa o dal nuovo annesso. |