P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo V
Produzione agricola
articolo 43
Serre mobili

43.1

Le serre mobili, intese come coperture destinate alla protezione stagionale ovvero alla forzatura delle colture, sono ammesse unicamente nei terreni coltivati o che si intende coltivare ad orto e orto irriguo e vivaio non sono soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Per esse si applicano le seguenti prescrizioni:

a) siano realizzate esclusivamente con supporti lignei, in metallo o pali prefabbricati in c.a. con adeguati ancoraggi a terra e teli in materiale plastico traslucido;

b) si fa assoluto divieto al termine del loro utilizzo di abbandono sul terreno o di combustione in qualsiasi forma dei teli di materiale plastico unitamente ai film plastici usati per la pacciamatura. Tali materiali devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali;

c) non è ammessa alcuna loro utilizzazione, anche parziale, difforme da quanto previsto nel presente comma;

d) devono distare almeno m. 1,5 da strade statali, comunali e provinciali;

e) serre mobili possono essere installate senza obbligo di permesso di costruire e di comunicazione  salvo la necessità di ottenere l’autorizzazione degli organi competenti preposti alla tutela ambientale, qualora previsto.