P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo V Produzione agricola ![]() | |
articolo 43 Serre mobili |
43.1 |
Le serre mobili, intese come coperture destinate alla protezione stagionale ovvero alla forzatura delle colture, sono ammesse unicamente nei terreni coltivati o che si intende coltivare ad orto e orto irriguo e vivaio non sono soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività. Per esse si applicano le seguenti prescrizioni: a) siano realizzate esclusivamente con supporti lignei, in metallo o pali prefabbricati in c.a. con adeguati ancoraggi a terra e teli in materiale plastico traslucido; b) si fa assoluto divieto al termine del loro utilizzo di abbandono sul terreno o di combustione in qualsiasi forma dei teli di materiale plastico unitamente ai film plastici usati per la pacciamatura. Tali materiali devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali; c) non è ammessa alcuna loro utilizzazione, anche parziale, difforme da quanto previsto nel presente comma; d) devono distare almeno m. 1,5 da strade statali, comunali e provinciali; e) serre
mobili possono essere installate senza obbligo di
permesso di costruire e di comunicazione
salvo la necessità di ottenere
l’autorizzazione degli organi competenti
preposti alla tutela ambientale, qualora previsto.
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