P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
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parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() |
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capo V Produzione agricola ![]() |
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articolo 44 Interventi
sugli edifici esistenti nelle zone agricole
Modificato a seguito Variante n. 4 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica degli articoli: 8 - “sottozone B1, B2, B2.1, B3” comma 8.1.2, 11 “sottozone C1.1 e C1.4” comma 11.1.2, 44 – “Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole” comma 44.5, delle NTSA della VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV n. 3905/2004 e DGRV n. 2141/2008. Approvata con Del. C.C. n. 122 del 05/09/2015 esecutiva dal 06/12/2015 |
44.1 | Per gli edifici esistenti alla data dell’1.7.97 nelle zone agricole e nella zona “F speciale-bosco di Mestre senza alcun obbligo di assoggettamento ad esproprio”, fermo restando quanto stabilito nel presente Capo V° sono ammessi gli interventi di cui ai punti 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 delle N.T.G.A. con le prescrizioni di cui ai successivi commi del presente articolo. |
44.2 | Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia senza aumenti di volume, sono sempre ammessi ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.24/85; è ammesso il cambio d’uso a fini residenziali e sociali di cui alle lett. A1 e F dell’art.8 delle N.T.G.A., dei manufatti esistenti, con destinazione d’uso non compatibile con le norme delle zone agricole definite “attività produttive isolate” i cui ambiti sono individuati nelle tav. 13.1 ai sensi dei precedenti articoli 37.3 e 37.4. In tal caso gli interventi dovranno prevedere l'adeguamento tipologico e morfologico dei manufatti, eventualmente da attuarsi anche attraverso demolizione e ricostruzione della stessa quantità di Sp, al fine di rendere la riedificazione compatibile con il contesto in cui risulta inserito l’insediamento, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard, attraverso la preventiva approvazione di Piano di Recupero, il cui ambito venga individuato secondo le procedure dell'art. 10.3 delle NTGE e definito “zona di degrado” ai sensi dell’art. 27 della L. 457/78. E’ altresì ammessa la demolizione e ricostruzione in loco di pari volume, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; qualora l’edificio da demolire ricada nelle varie fasce di rispetto individuate dal piano la sua ricostruzione potrà avvenire in altro luogo del fondo al di fuori di tali fasce di rispetto. E’ altresì sempre ammesso l’aumento della Sp esistente senza aumento di volume. L’approvazione del piano di recupero sarà subordinata al parere idraulico da reperire presso il competente consorzio di bonifica. Si prescrive inoltre che, con riferimento alle zone agricole, in sede di attuazione delle previsioni del P.R.G. va applicato quanto disposto dal Titolo V, art. 43 e seguenti, e dall’art. 48, comma 7 ter (come aggiunto dalla L.R. n. 18/2006), della L.R. n. 11/2004 e dagli atti di indirizzo di cui all’art. 50 lett. d), della legge stessa, approvati con D.G.R. 3178 dell’8.10.2001, nonché dalla normativa regionale vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo agli interventi; va altresì osservata la normativa regionale vigente in materia di distanze minime dagli allevamenti. Le disposizioni e le previsioni contenute nel P.R.G. sono pertanto da considerarsi efficaci per le sole parti che non risultino in contrasto con la suddetta normativa regionale, anche laddove non puntualmente specificato nel presente parere. |
44.3 | Per
gli interventi su edifici ad uso agrituristico si prescrive: a) Soggetti: imprenditori agricoli affittuari, i mezzadri, i coloni conduttori di aziende agricole o silvo-pastorali, che intendano praticare l’agriturismo singolarmente o in forma associata e i loro famigliari ai sensi della vigente legislazione. b) Titolo: proprietà o altro diritto reale o anche personale compatibile con l’intervento da realizzare. c) Forma del fondo: unica figura geometrica. d) Convenzione: obbligatoria. e) Volume massimo: le abitazioni possono essere ampliate fino a 1.200 mc. compreso l’esistente. I volumi eccedenti i mc.800 sono soggetti a vincolo ventennale d’uso per attività agrituristica. L’ampliamento deve essere realizzato utilizzando prioritariamente l’eventuale parte rustica contigua all’edificio. La eventuale necessità di conservare la destinazione d’uso della parte rustica deve essere adeguatamente comprovata dall’IRA. f) Distanze ed altezze: - Ds: nel rispetto del D.Lgs. 30.4.92 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, ove non sia possibile in linea con l’esistente, senza avanzamento sul fronte strada. - Df: non inferiore a ml. 6, oppure in aderenza; nel caso che una od entrambe le pareti prospicienti siano finestrate la distanza minima è elevata a ml. 10; - Dc: non inferiore alla metà di Df nei rispettivi casi; - H: non superiore all’esistente ove non sia possibile rispettare il massimo di ml. 8,50. g) Parcheggi pubblici: non inferiori al 5% della superficie del lotto. |
44.4 | Per
edifici esistenti ed adibiti alla data dell’1.7.97 ad
esercizio
pubblico (locande, osterie e simili) sono ammessi interventi di
ampliamento dei locali ad uso pubblico e la costruzione, sistemazione,
ampliamento di impianti a carattere ricreativo. Per le eventuali
costruzioni si applicano le seguenti norme: a) Soggetti: titolari di pubblico esercizio. b) Titolo: proprietà o affitto. c) Forma del fondo: unica figura geometrica. d) Convenzione: facoltativa. e) R.T.A.: non obbligatoria f) Volume: ampliamento non superiore al 20% del volume ad uso pubblico esistente con un massimo di mc.1.200 compreso l’esistente. g) Distanze ed altezze: come al precedente comma 29.3 lett. f). h) Parcheggi pubblici o ad uso pubblico: non inferiori al 10% della superficie del lotto e comunque nel rispetto dell’art.5 punto 2. del D.M. 2.4.1968, n. 1444. i) E’ ammessa la copertura stagionale degli impianti a carattere ricreativo. |
44.5 | Per
edifici non vincolati ad un tipo di intervento codificato, a prevalente
utilizzazione residenziale (intendendo tali quelli in cui detta
destinazione supera il 90% del volume dell’intero immobile)
sono
sempre ammessi interventi di restauro e ristrutturazione.
Sono ammesse le destinazioni d'uso relative alle categorie A1 ed E6 di cui all'art.8.2 delle N.T.G.A. Nel caso in cui tali edifici siano stabilmente abitati da almeno 7 anni dalla data di richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, sono altresì consentiti interventi di ampliamento fino ad una Sp massima, comprensiva dell’esistente, di mq.270 nel rispetto delle seguenti prescrizioni : a) Soggetti:
chiunque.
b) Titolo: proprietà o altro diritto reale o anche personale compatibile con l’intervento da realizzare. c) Forma del fondo: unica figura geometrica. d) Convenzione: non obbligatoria. e) R.T.A.: non obbligatoria f) Volume: l’ampliamento del volume residenziale andrà realizzato utilizzando prioritariamente l’eventuale parte rustica contigua all’edificio, per la quale è comunque consentita l’utilizzazione dell’intera volumetria a fini residenziali; qualora sia comprovata dall’IRA la necessità di conservare l’uso del rustico ai fini della conduzione del fondo, l’ampliamento potrà essere interamente realizzato tramite la costruzione di nuovi volumi. Resta comunque esclusa la possibilità di ampliamento di edifici con volume esistente superiore a mc.800. Nel volume complessivo devono essere previsti gli spazi per i servizi: quali centrale termica, garage, magazzino e simili, anche se edificati distaccati dall’abitazione. g) Distanze ed altezze: - Ds: nel rispetto del D.Lgs. 30.4.92, n.285, “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; ove non sia possibile in linea con l’esistente senza avanzamento sul fronte strada; - Df: non inferiore a ml. 6 oppure in adiacenza; nel caso che una od entrambe le pareti prospicienti siano finestrate la distanza minima è elevata a ml. 10; - Dc: non inferiore alla metà di Df nei rispettivi casi; - h: non superiore all’esistente ove non sia possibile rispettare il massimo di ml. 8,50. h) La possibilità di ampliamento è riferita alla singola unità tipologica. L’ampliamento è concesso per ciascuna singola unità residenziale anche se componente unitaria di edifici a schiera o simili sempre che trattasi di edifici non vincolati ad un tipo di intervento codificato. i) Nel caso in cui gli edifici di cui al presente comma vengano utilizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto in 39.4.1., sono inoltre consentiti gli interventi edilizi in applicazione di quanto prescritto dal precedente art. 44.3 comma. |
44.6 | Per gli annessi rustici esistenti e privi di valore storico-testimoniale, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione ed ampliamento nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 40.5 Nel caso di stalle site a distanza da case e da centri abitati di P.R.G. inferiori a quanto previsto dalle presenti norme, l’eventuale ampliamento non dovrà comportare una riduzione di detta distanza non conforme. |
44.7 | Per gli insediamenti produttivi agroindustriali esistenti e non specificatamente individuati sono ammessi unicamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione |
44.8 | Per edifici ad utilizzazione mista è prevista la possibilità di ampliamento nel rispetto delle norme di cui ai precedenti commi. |
44.9 | Per gli edifici esistenti e non individuati come attività produttive isolate in zona impropria, regolarmente autorizzati anche mediante sanatoria ai sensi della L. 47/85, o per i quali non esisteva l’obbligo della licenza edilizia, con destinazione d’uso non compatibile con la destinazione di zona, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il risanamento e la ristrutturazione edilizia nei limiti della volumetria esistente. In ogni caso dette attività vengono considerate ad esaurimento. E’ pertanto vietato sostituire ogni cessata utilizzazione con altre che non risulti compatibile con le norme delle zone agricole, ritenendosi in modo esplicito tale divieto di natura urbanistica prevalente su ogni altra eventuale autorizzazione amministrativa per detti edifici é ammesso il cambio d’uso a fini residenziali e sociali di cui alle lett.A1 e F dell’art.8 delle N.T.G.A.. |
44.10 | Gli ampliamenti di cui al presente articolo devono intendersi concessi una-tantum. |
44.11 | Per i soli edifici non vincolati con tipo di intervento codificato e con destinazione d’uso compatibile con la destinazione di zona è ammessa la demolizione e la ricostruzione di pari volume qualora ciò risulti indispensabile per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità. La demolizione e la ricostruzione di pari volume sono altresì consentite, previa approvazione della Relazione Tecnico – Agronomica, del Programma di sviluppo aziendale, per le abitazioni che non risultino più funzionali al F.R. a causa di frazionamenti dello stesso conseguenti ad operazioni di espropri per pubblica utilità. In tal caso valgono le prescrizioni sulle distanze ed altezze di cui al precedente art.39. |
44.12 | Nei casi di edifici esistenti sui quali sia possibile effettuare interventi in applicazione di più di uno dei precedenti commi è data la facoltà al concessionario di optare per la normativa più favorevole. In ogni caso comunque gli effetti delle varie norme non sono sommabili. |
44.13 | Gli ampliamenti previsti dal presente articolo devono essere realizzati utilizzando prioritariamente l’eventuale parte di annesso rustico contigua all’edificio. La necessità di conservare la destinazione d’uso dell’annesso rustico deve essere comprovata mediante conforme certificazione dell’Ispettorato provinciale per l’agricoltura. |
44.14 | Per i manufatti edilizi di valore storico-testimoniale, precisamente indicati nelle tavv.13.1 e vincolati con tipo di intervento codificato, restano comunque esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ampliamento, per questi si applicano le specifiche prescrizioni previste dai successivi articoli 63, 64, 65,66. |
44.15 | Qualora il fondo rustico venga alienato separatamente dai fabbricati rurali di servizio (abitazioni ed annessi), si ha automaticamente cambio di destinazione d’uso del fabbricato qualora l’azienda perda le caratteristiche di “azienda agricola vitale”, così come definita dagli artt.2 e 3 della L.R. 24/85. In questi casi il proprietario dei fabbricati sarà tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione anche in assenza di trasformazioni fisiche . |
44.16 | All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml.3. |
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