P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
![]() | parte II Norme Tecniche Speciali di Attuazione ![]() |
titolo II Norme di zona ![]() | |
capo V Produzione agricola ![]() | |
articolo 42 F
Speciale – Bosco di Mestre senza alcun obbligo di
assoggettamento
ad esproprio. - Sottozone E2 ed E3 soggette a riqualificazione
ambientale attraverso agroforestazione |
42.1 | Specie da impiegare. | ||
42.1.1 | Per una corretta realizzazione delle formazioni boschive destinate alla riforestazione sono ammesse solo le specie indicate nell’elenco di specie fornito dall’Azienda Regionale delle Foreste che si trova nel “Progetto Ambientale”, al quale comunque si rimanda. | ||
42.1.2 | Per avere una
formazione in struttura e composizione il più
possibile prossima a quelle naturali gli impianti di forestazione e
imboschimento dovranno sempre prevedere la mescolanza di più
specie,
sia arboree che arbustive. In particolare tra le specie arboree sono da
prediligere le seguenti: FARNIA (Quercus
robur) FRASSINO OSSIFILLO (Fraxinus angustifolia) CARPINO BIANCO (Carpinus betulus) ACERO CAMPESTRE (Acer campestre) TILIA CORDATA (Tilia cordata) ONTANO NERO (Alnus glutinosa) SALICI ( Salix spp.) PIOPPO BIANCO (Populus alba). | ||
42.1.3 | Per garantire un buon adattamento ambientale le piante utilizzate devono avere le migliori caratteristiche genetiche e quindi essere materiale prodotto a partire da semi raccolti in popolamenti selezionati, situati nell’area geografica della pianura Veneta. Il materiale di propagazione impiegato per l’imboschimento dovrà essere costituito da soggetti giovani (S1, S2, S1T1, S1T2) ed essere conforme alla normativa vigente in materia (L. 269/73 e L.R. 33/95). L’uso di piante pronto effetto può essere ammessa in una quantità non maggiore al 10% degli altri soggetti. | ||
42.2 | Sesti e densità minime. | ||
42.2.1 | Dovranno essere messe a dimora non meno di 1000 piante ettaro, di cui amento il 30% deve essere di specie arbustive. Essendo importante che i disegni dell’impianto siano tali da permettere la meccanizzazione delle cure colturali evitando tuttavia un’eccessiva rigidità della formazione, si indica l’uso di impianti secondo filari sinusoidali che nel tempo garantiscono una certa complessità del piano vegetale verticale. | ||
42.2.2 | In tali zone sono consentiti anche gli impianti di arboricoltura da legno, per i quali ci possono essere deroghe ai sesti ed alla densità minima sopra indicata, dovrà comunque essere sempre presente un corredo arbustivo alla specie da legno principali. | ||
42.3 | Manutenzione. Nei primi 5 anni successivi all’impianto dovranno essere effettuate le opportune cure colturali, procedendo in particolare allo sfalcio del cotico erboso negli interfilari delle formazioni boscate. | ||
42.4 | Altre disposizioni. Gli interessati sono tenuti al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia forestale, in particolar modo degli artt. 14 e 15 della L.R. 13 settembre 1978 n.52, nonché degli artt. 892 e seguenti del codice civile e di quanto previsto in materia del nuovo codice della strada. Tali ambiti sono prioritari nell’applicazione delle direttive europee, dei contributi ed incentivi statali, regionali e provinciali relativi ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale. | ||
42.5 | Interventi ammessi nelle zone F Speciale – Bosco di Mestre senza alcun obbligo di assoggettamento ad esproprio. Per la progettazione di tutte le parti relative al verde boscato, dovrà essere fatto riferimento alle direttive e indirizzi del “Progetto Ambientale” allegato al presente Piano. | ||
42.5.1 | Per incentivare la piantumazione delle aree destinate alla forestazione si elencano le attività compatibili per le quali viene definito il lotto minimo d’intervento, la formazione boschiva consentita (arboricoltura da legno o riforestazione), la percentuale obbligatoria di piantumazione, alcuni indici di utilizzazione o la max superficie lorda di pavimento ammessa. I soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda di permesso di costruire il progetto di imboschimento relativo alle aree oggetto dell’intervento firmato da una figura professionale come un dott. forestale o un dott. agronomo. | ||
42.5.2 | Locande e osterie su edifici esistenti - lotto minimo 15 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, superficie lorda di pavimento aumentata fino ad un max di 600 mq. | ||
42.5.3 | Residenze speciali finalizzate all’assistenza socio-sanitaria di nuova edificazione - lotto minimo 20 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, indice di utilizzazione 0,006, altezza max ml. 10,50. | ||
42.5.4 | Strutture ricettive e per la ristorazione di nuova edificazione - lotto minimo 20 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, indice di utilizzazione 0,002 fino ad un max di superficie lorda di pavimento 600 mq., e un’altezza max ml. 7,50. | ||
42.5.5 | Attività varie di ricerca botanica, agronomica, o comunque legata alle attività di agroforestazione, anche a carattere didattico informativo - lotto minimo 20 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, indice di utilizzazione 0,002 con un max di superficie lorda di pavimento 600 mq. | ||
42.5.6 | Ambiti attrezzati con campi da gioco per lo svolgimento degli sport all’aperto - lotto minimo 20 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, servizi alle attività sportive superficie lorda di pavimento assegnata max 250 mq. Dovranno essere previsti parcheggi pubblici in misura di 5% dell’area destinata alle attività. | ||
42.5.7 | (Stralciato con delibera C.C. n.16/99) | ||
42.5.8 | Attività di stagionatura e segagione del legname - lotto minimo 30 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti sia impianti di forestazione ed imboschimento che prevedono la mescolanza di più specie che impianti di arboricoltura da legno con corredo arbustivo adeguato, max sup. coperta per servizi 1000 mq. | ||
42.5.9 | Attività di allevamento, riproduzione e selezione selvaggina (assolutamente non intensivo) - lotto minimo 40 ettari, piantumazione obbligatoria del 90% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che prevedono la mescolanza di più specie, max sup. coperta per edifici di servizio e ricoveri 500 mq. | ||
42.5.10 | Maneggi con percorsi equestri “di campagna” - lotto minimo 40 ettari, piantumazione 80% dell’area, sono consentiti solo impianti di forestazione ed imboschimento che devono prevedere la mescolanza di più specie, servizi al maneggio indice di utilizzazione 0,005 fino ad un max di superficie lorda di pavimento 2000 mq. Dovranno essere previsti parcheggi pubblici in misura di 2,5% dell’area destinata alle attività. | ||
42.5.11 | Per
le aziende agricole ricomprese alla data del 1.7.97 per almeno il 90%
delle loro superfici in zona F Speciale – Bosco di Mestre
senza
alcun obbligo di assoggettamento ad esproprio sono ammessi
“una
tantum” gli interventi previsti nelle zone E2, e alle
seguenti
ulteriori condizioni: - la convenzione per gli annessi rustici dovrà prevedere anche l’impegno a non adibire gli stessi ad abitazione, anche qualora non fossero più funzionali alla conduzione del fondo; - la convenzione per la realizzazione di nuove abitazioni dovrà prevedere adeguate garanzie fidejussorie per la piantumazione a bosco di almeno il 20% della superficie dell’area pertinenziale dell’edificio preferibilmente lungo il perimetro della stessa, secondo il progetto che sarà allegato al permesso di costruire per la casa di abitazione. | ||
42.5.11.1 | Per
le altre aziende ricomprese, alla data del 01.07.1997, nella
zona
“F speciale-bosco di Mestre senza alcun obbligo di
assoggettamento ad esproprio”, ma per una porzione inferiore
al
90% della loro superficie, l’edificabilità
sarà
riferita alla classificazione della porzione dell’azienda
esterna
alla zona F speciale-bosco di Mestre e cioè: - se la porzione aziendale esterna è classificata E2 l’edificabilità, per l’intera Sfm di riferimento, sarà quella prevista dal precedente art. 40 senza le condizioni poste dal precedente art. 42.5.11; - se la porzione aziendale esterna è classificata E3 l’edificabilità, per l’intera Sfm di riferimento, sarà quella prevista dal precedente art. 40. | ||
42.5.12 | Per la progettazione di tutte le parti relative al verde boscato, dovrà essere fatto riferimento alle direttive e indirizzi del “Progetto Ambientale” allegato al presente Piano. | ||
42.6 | Altri elementi. | ||
42.6.1 | Recinzioni - Per tutte le attività ammesse, precedentemente elencate, le recinzioni perimetrali devono essere realizzate esclusivamente con siepi multiplane, biplane o monoplane basse. Eventuali reti ed inferriate metalliche non superiori a ml. 1,50 vanno poste al filo interno mentre le siepi sempre a quello esterno. Tali siepi dovranno essere caratterizzate da sesto e densità tali da mitigare totalmente la recinzione dall’esterno già al momento della sua realizzazione. La realizzazione di recinzioni non dovrà impedire la permeabilità della zona né precludere la continuità di percorsi interpoderali anche minori esistenti. | ||
42.6.2 | Parcheggi per gli interventi ammessi nella zona F Speciale – Bosco di Mestre senza alcun obbligo di assoggettamento ad esproprio, con esclusione di quelli di cui ai precedenti art. 42.5 – 42.5.10 e 42.5.11 dovrà essere prevista una dotazione minima pari a 0,1 mq/mc.. Tutti i parcheggi andranno perimetrati e schermati con siepi multiplane. | ||
42.6.3 | Tali parcheggi dovranno essere realizzati con spazi di sosta erbosi o in battuto di terra mentre le corsie carrabili potranno essere realizzate anche con masselli alveolari in c.l.s.; dovranno inoltre essere alberati con densità di un albero ogni 40 mq. di superficie e delimitati con siepi multiplane. | ||
42.7 | Sarà inoltre da considerare come zona F Speciale – Bosco di Mestre senza alcun obbligo di assoggettamento ad esproprio una fascia di 50 ml. nelle aree con destinazione di Z.T.O. E poste lungo i fiumi Dese e Marzenego. | ||
42.8 | Per gli interventi sugli edifici esistenti si applica il disposto del successivo art. 44 delle N.T.S.A. |