P.R.G. per la Terraferma  

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione
titolo II
Norme di zona
capo V
Produzione agricola
articolo 41
Sottozona E4

41.1Le categorie di destinazioni d’uso ammesse sono quelle della residenza (A). L’attuazione è diretta tramite permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
41.2Sono ammessi tutti gli interventi di cui all’art. 7 delle N.T.G.A.. E’ consentita la nuova edificazione nei lotti liberi interclusi e l’aumento di superficie lorda di pavimento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) tipologie ammesse: uni o bifamiliari;

b) Uf: indice di utilizzazione fondiaria non superiore a 0,35 mq/mq., con un massimo di 270 mq. Di Sp.;


c) H: altezza degli organismi edilizi non superiore a ml. 8,50;


d) Df: non inferiore a ml. 6; nel caso che uno od entrambe le pareti prospicienti siano finestrate la distanza minima elevata a ml. 10.


e) Dc: non inferiore alla metà della Df nei rispettivi casi;


f) Ds: non inferiore a ml. 5 e comunque nel rispetto dell’art.9, comma 2, del D.M. 1444/’68, qualora le strade siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
41.3Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante, nelle sottozone E4 è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione di pari Sp anche in deroga all’Uf di zona. Inoltre per gli edifici di Sp inferiore a 270 mq. è ammessa, in deroga all’Uf di zona, la ricostruzione, fino al raggiungimento di tale superficie lorda di pavimento.
41.4Nelle aree espressamente individuate nelle tavv.13.1 il rilascio dei permessi di costruire per la nuova edificazione è assoggettato all’acquisizione di specifici studi-analisi idrauliche in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa del D.M. 11.03.1988.
41.5Per gli edifici esistenti è sempre consentita la demolizione e ricostruzione di pari Sp, comprensiva di eventuali ampliamenti ammessi dal presente articolo, in area limitrofa al perimetro della presente sottozona, al fine di ricollocarli all’esterno dei vincoli di cui alla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ricollocazione comporterà l’imposizione di un vincolo di inedificabilità, ai sensi dell’art. 5.2.4 delle N.T.G.A., per il lotto interessato dalla demolizione.
41.6Per i lotti interclusi, oggetto di specifica individuazione cartografica, allegata al presente articolo si prescrive la piantumazione di siepe multiplana lungo i limiti del lotto confinante con le ZTO di tipo “E” (ad esclusione delle E4) e di tipo “F-Sp”.