P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo II
Zone residenziali di completamento e di espansione

articolo 14
Sottozone di completamento soggette a Progetto Unitario (P.U.) di comparto

14.1Per gli ambiti specificatamente perimetrati da assoggettare a progetto unitario, dovrà essere predisposto il progetto di massima di tutte le opere in esse ricadenti al fine di definire il rapporto tra spazi e destinazione pubblica e privata in essi previsti. L’intervento sarà inoltre assoggettato alle prescrizioni di cui all’art.10 delle N.T.G.A.
14.2Il progetto dovrà conformarsi a quanto prescritto nelle schede-norma allegate al presente articolo per quanto riguarda l’edificazione. Modifiche alle delimitazioni previste dalla scheda norma, cioè le disposizioni planimetriche e stereometriche riferite alla conformazione planimetrica e volumetrica degli interventi edilizi, saranno ammesse in relazione ad adeguamenti progettuali resi necessari da documentate condizioni delle aree ovvero da necessità espresse dall’A.C. in relazione al migliore utilizzo delle aree in cessione. E’ sempre ammessa l’esclusione dall’obbligo della formazione del comparto per le aree appartenenti al Demanio Pubblico. Nel caso di variazioni alla delimitazione dell’area, la capacità edificatoria assegnata dalle schede norma dovrà essere eventualmente riparametrata in relazione alla effettiva superficie di intervento e di cessione.
14.3Il permesso di costruire o denuncia di inizio attività sono subordinati all’impegno del concessionario ad adempiere a tutte le prescrizioni di piano con particolare riferimento alla cessione gratuita al Comune delle aree eventualmente destinate a spazi e attrezzature pubbliche ricomprese nell’ambito del P.U., per la quale verranno scomputati gli oneri di urbanizzazione; tale impegno dovrà tradursi in una formale stipula di convenzione bilaterale tra Comune e concessionario, condizione questa, unitamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dal P.U., indispensabili per l’abitabilità/agibilità delle opere.
14.4La distribuzione dei volumi privati, previsti nelle schede allegate al presente articolo, secondo le destinazioni Residenziale e Terziaria, è da ritenersi indicativa rimanendo vincolante solo il volume totale ricavabile dalle schede stesse
14.5Negli edifici esistenti  sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nonché il cambio d'uso tra le destinazioni d'uso ammesse per gli stessi ferme restando le prescrizioni per gli edifici con "tipi di intervento codificato". 
14.6All’interno di tali zone gli interventi edilizi volti all’utilizzo residenziale delle volumetrie esistenti con destinazione diversa, saranno consentiti computando una Sp  pari al volume diviso una altezza convenzionale di ml. 3. Qualora il volume di un edificio esistente non sia desumibile dall’atto abilitativo, rilasciato in regime di P.R.G. che fissava indici fondiari volumetrici, ovvero quando l’edificio esistente sia stato abilitato, in tutto o in parte, attraverso condono edilizio, esso viene determinato dalla Sp. (come computabile ai sensi dell’art. 4.1.3 delle N.T.G.A.) per l’altezza da piano utile a piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano la cui altezza va misurata alla quota media dell’intradosso dell’ultimo solaio.