P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
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13.1 | In tali sottozone sono compresi quegli edifici o complessi di edifici, esistenti alla data di adozione delle presenti norme, che non sono assimilabili alle zone limitrofe, in quanto quest’ultime sono generalmente non residenziali. |
13.2 | In tali zone è consentito l'intervento diretto per tutti i tipi di intervento di cui all'art. 7 delle N.T.G.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Negli edifici esistenti gli interventi di demolizione con ricostruzione, di nuova costruzione in ampliamento o sopralzo, fino ad un massimo, (comprensivo delle Sp esistenti) di mq. 400, sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui alle lettere d), e), f), g), h) del precedente art.12.4; nei lotti edificati alla data di adozione delle presenti norme non è ammessa alcuna ulteriore nuova edificazione, mentre è sempre ammesso il cambio d’uso da altre attività a residenza (A1) di cui all’art.8 delle N.T.G.A.. |
13.3 | L’ampliamento
di cui al comma precedente è altresì limitato ad
un
massimo di mq. 270, qualora siano rispettate solo le seguenti
condizioni: a)
H: altezza massima del fabbricato o
corpi di fabbrica: ml. 8,50; b) Df: distanza non inferiore a 0,50 volte la somma delle rispettive altezze con un minimo di ml. 10; c) Dc: distanza dai confini di proprietà non inferiore a 0,50 volte la loro altezza; d) Ds: distanza dei fabbricati o corpi di fabbrica dalla strada non inferiore a ml.7,50, con esclusione dalle strade non assoggettate a servitù di pubblico passaggio. |
13.4 | Per i lotti non edificati alla data di adozione delle presenti norme, è ammessa l’edificazione di nuovi edifici residenziali alle condizioni del precedente art. 12.4 con l’esclusione della condizione di cui alle lett. a) e b) dello stesso comma. |
13.5 | Per gli edifici esistenti è sempre consentita la demolizione e ricostruzione di pari Sp, comprensiva di eventuali ampliamenti ammessi dal presente articolo, in area limitrofa al perimetro della presente sottozona, al fine di ricollocarli all’esterno dei vincoli di cui alla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ricollocazione comporterà l’imposizione di un vincolo di inedificabilità, ai sensi dell’art. 5.2.4 delle N.T.G.A., per il lotto interessato dalla demolizione. |
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