P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo II
Zone residenziali di completamento e di espansione

articolo 12
Sottozona C1.2

12.1Tali sottozone, pur presentando densità edilizia a volte anche inferiore ai limiti di cui all’art. 24 della L.R. n. 61/85, hanno caratteristiche sufficientemente definite e tali da poter essere completate con singoli interventi edilizi e limitate opere infrastrutturali.
12.2In tali sottozone sono consentiti interventi di sistemazione e manutenzione dei giardini, dei parchi e degli spazi liberi nonchè interventi edilizi nei limiti di cui ai successivi commi del presente articolo.
12.3Negli edifici esistenti gli interventi di demolizione con ricostruzione, di ampliamento e sopralzo fino ad un massimo, (comprensivo delle Sp esistenti,)  di mq. 400 di Sp., sono ammessi nel rispetto delle condizioni del successivo comma 12.4, con l’esclusione della condizione di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma. E’ ammesso il cambio d’uso da altre attività a residenza (A1) di cui all’art.8 delle N.T.G.A.
12.4Nei lotti liberi della sottozona C1.2 è consentito l’intervento diretto per l’edificazione di nuovi edifici residenziali nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) organismo edilizio con un massimo di due unità residenziali (alloggi);

b) lotto minimo di intervento non inferiore a mq. 2.500;

c) superficie lorda di pavimento (Sp): non superiore a  mq. 400;

d) indice di copertura fondiaria (Cf): non superiore a 0,20 mq/mq.;

e) altezza massima dell’organismo edilizio (H):  8,50 ml;
 

f) distanza tra fabbricati (Df): non inferiore a 1,5 volte la somma delle rispettive altezze con un minimo di 10 ml.;

g) distanza dal confine (Dc): non inferiore a 1,5 volte la loro altezza con un minimo di ml. 5,00,

h) distanza dalle strade (Ds): non inferiore a ml. 8,00.
12.5Ai fini della quantificazione del lotto minimo, sono in esso computabili le porzioni di strade private, catastalmente ricomprese nel lotto, ancorchè queste siano individuate come viabilità nella presente variante al P.R.G..
12.6Nelle aree espressamente individuate nelle tavv.13.1 il rilascio dei permessi di costruire per la nuova edificazione è assoggettato all’acquisizione di specifici studi-analisi idrauliche in aggiunta agli obblighi previsti dalla normativa del D.M. 11.03.1988.
12.7Per gli edifici esistenti è sempre consentita la demolizione e ricostruzione di pari Sp, comprensiva di eventuali ampliamenti ammessi dal presente articolo, in area limitrofa al perimetro della presente sottozona, al fine di ricollocarli all’esterno dei vincoli di cui alla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ricollocazione comporterà l’imposizione di un vincolo di inedificabilità, ai sensi dell’art. 5.2.4 delle N.T.G.A., per il lotto interessato dalla demolizione.
12.8Le disposizioni di cui al comma precedente potranno essere applicate anche a lotti inedificati interessati dai vincoli di cui alla L.R. 27/93 nel caso in cui tali vincoli precludano ogni edificazione. In tal caso la ricollocazione della capacità edificatoria comporterà l'imposizione di un vincolo di inedificabilità, ai sensi dell'art. 5.2.4 delle N.T.G.A., per il lotto interessato dalla trasposizione.