P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte II
Norme Tecniche Speciali di Attuazione

titolo II
Norme di zona

capo II
Zone residenziali di completamento e di espansione

articolo 11
Sottozone C1.1 e C1.4
Modificato a seguito Variante n. 4 al Piano degli Interventi, relativa alla modifica degli articoli: 8 - “sottozone B1, B2, B2.1, B3” comma 8.1.2, 11 “sottozone C1.1 e C1.4” comma 11.1.2, 44 – “Interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole” comma 44.5, delle NTSA della VPRG per la Terraferma, approvata con DGRV n. 3905/2004 e DGRV n. 2141/2008. Approvata con Del. C.C. n. 122 del 05/09/2015 esecutiva dal 06/12/2015

11.1.1 In tali sottozone è consentito l’intervento diretto per tutti i tipi di intervento di cui all’art.7 delle N.T.G.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui al seguente punto 11.1.4.
11.1.2

Destinazioni d'uso ammesse: per le sottozone CI.1 quelle di cui alla lettera A, E6, dell'art. 8.2 delle N.T.G.A.; per le sottozone C1.4 quelle di cui alle lettere A, El, E2, E6 dell'art. 8.2. delle N.T.G.A.

11.1.3 Indici e parametri urbanistico-edilizi:

a.1) indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per le sottozone
C1.1: 0,35 mq/mq.

a.2) indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per le sottozone
C1.4: 0,50 mq/mq.

b)  altezza dell’organismo edilizio (H max): 9,50 ml.

c) distanza tra fabbricati (Df): 0 o 10 ml.. Tale distanza potrà essere ridotta a ml.6 tra pareti fronteggianti non finestrate.

d) distanza dal confine (Dc): 0 o 5 ml..Tale distanza potrà essere ridotta a 3 ml qualora entrambe le pareti o porzioni di pareti fronteggianti non siano finestrate nonché qualora il lotto confinante non sia edificabile.

e) distanza dalle strade (Ds):
- ml.5,00  per strade di larghezza inferiore a ml.7;
- ml.7,50 per strade di larghezza compresa tra ml.7 e ml.15;
- ml.10,00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.
In caso di sopraelevazione di edificio esistente alla data di adozione delle presenti norme questa potrà essere realizzata in deroga alle suddette distanze minime dalle strade a condizione che non sopravanzi l’esistente e non aumenti l’ampiezza del fronte.
11.1.4 Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente V.P.R.G., con esclusione di quelli con tipo di intervento codificato e di quelli compresi in ambiti di applicazione delle modalità di ridisegno del paesaggio urbano di cui alle Tav. 13.2, è sempre ammessa la demolizione con ricostruzione di pari Sp anche se superiore a quella corrispondente al Uf della zona. Inoltre, per tali edifici, se con Sp inferiore a mq. 270, è ammesso l’ampliamento fino al raggiungimento di detta Sp. Per gli edifici unifamiliari esistenti è data facoltà di applicare la norma più favorevole tra la presente e quella di cui all’art. 15.5 delle N.T.G.A..
11.2 Per gli edifici esistenti è sempre consentita la demolizione e ricostruzione di pari Sp, comprensiva di eventuali ampliamenti ammessi dal presente articolo, in area limitrofa al perimetro della presente sottozona, al fine di ricollocarli all’esterno dei vincoli di cui alla L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni. Tale ricollocazione comporterà l’imposizione di un vincolo di inedificabilità, ai sensi dell’art. 5.2.4 delle N.T.G.A., per il lotto interessato dalla demolizione.
11.3 Per i lotti interclusi, oggetto di specifica individuazione cartografica, allegata al presente articolo si prescrive la piantumazione di siepe multiplana lungo i limiti del lotto confinante con le ZTO di tipo “E” (ad esclusione delle E4) e di tipo “F-Sp”.