P.R.G. per la Terraferma | ![]() ![]() ![]() |
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8.1 | Le N.T.S.A. individuano - utilizzando le espressioni di cui al successivo comma le destinazioni d'uso consentite nelle diverse parti o zone dell'ambito territoriale disciplinato e dettano eventuali disposizioni transitorie in ordine alle destinazioni d'uso in atto (e, cioè, già insediate ed attive nel momento dell’adozione della nuova disciplina speciale) ma diverse da quelle consentite. Le destinazioni d'uso consentite possono essere individuate dalle N.T.S.A. con riferimento ad una o più delle categorie di cui al successivo comma od anche con riferimento a singole sottocategorie; nel primo caso, s'intendono consentite tutte le destinazioni d'uso della categoria, mentre, nel secondo caso, le destinazioni d'uso delle altre sottocategorie s'intendono escluse. Le funzioni non specificamente nominate nel successivo comma sono ricondotte ad una delle categorie indicate nel comma medesimo facendo riferimento ad eventuali previsioni dei vigenti ordinamenti (nell'ordine: comunale, regionale, nazionale, provinciale) o, in mancanza, utilizzando il criterio dell'analogia. | |
8.2 | Le
destinazioni d'uso considerate dal P.R.G. sono definite e raggruppate
nelle seguenti categorie e relative sotto categorie: |
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A Residenza: | A1 alloggi (o abitazioni); | |
A2 residenze collettive (collegi, pensionati, conventi, ecc.); | ||
A3 funzioni complementari
alla residenza:
attività produttive, escluse quelle inquinanti e/o rumorose che contrastino con il contesto residenziale (quali officine meccaniche in genere, falegnamerie, depositi di materiali edili o industriali, attività di autotrasporto), attività direzionali, servizi alle persone, comprensive delle attività commerciali quali esercizi di vicinato, fino a 250 mq. di superficie di vendita, e medie strutture di vendita, anche in forma di medio centro commerciale, aventi superficie di vendita non superiore a 1.500 mq., secondo le definizioni della L.R. 50/2012 e ss.mm.ii., attrezzature collettive. |
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B Attività produttive: | industria manifatturiera e artigianato industriale, costruzioni edili, commercio all’ingrosso, trasporti, servizi ai trasporti, officine di riparazione veicoli; | |
C Attività direzionali: | credito, assicurazioni, agenzie e servizi alle imprese, studi professionali, intermediari del commercio, ricerca; | |
D Servizi alle persone: | D1 commercio al minuto, pubblici esercizi | |
D2 servizi di riparazione, servizi privati alla persona e all’abitazione, | ||
E Strutture ricettive: | (definite secondo le norme speciali vigenti in materia) | |
E1 alberghi, pensioni E2 motels E3 villaggi-albergo E4 residenze turistico-alberghiere E5 strutture ricettive all’aperto; E6 strutture ricettive extralberghiere |
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F Attrezzature collettive: | servizi sociali, sanitari, scolastici, istituzioni culturali, religiose, ricreative o di spettacolo, sportive, politiche; residenze protette; | |
G Agricoltura: | valgono le definizioni di cui alle norme speciali vigenti in materia | |
8.3 | Le strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere e/o impianti pubblici, necessarie all'erogazione di servizi a rete quali cabine elettriche o simili, sono sempre ammesse anche in deroga alle prescrizioni di zona di cui al presente titolo terzo. E’ altresì sempre ammesso la realizzazione di opere pubbliche relative alle reti nel sottosuolo per l’erogazione di servizi. | |
8.4 | Ai fini della classificazione di cui al precedente comma, non assumono rilevanza e sono perciò assimilati alla destinazione principale, le attività connesse e complementari funzionalmente e strutturalmente dedicate al servizio di un unico insediamento avente altra destinazione, (quali per esempio: l’abitazione del custode, gli uffici di servizio, le mense, gli spacci, gli ambulatori etc.). Ancora ai fini della suddetta classificazione non assumono rilevanza e sono , quindi, sempre ammissibili, salvo specifici divieti nelle N.T.S.A., a) le condutture, in sottosuolo, dei servizi a rete; b) le strutture non residenziali di modeste dimensioni al servizio di opere o di impianti pubblici. | |
8.5 | La modificazione della destinazione d'uso in atto é sempre ammessa allorquando ad una destinazione d'uso non consentita se ne sostituisca una consentita anche se riferita ad una Sp superiore ai limiti fissati dalla lett. A del precedente art. 8.2.. La destinazione d’uso in atto si rileva, nell’ordine: a) dalle licenze edilizie, dalle autorizzazioni, dalle concessioni edilizie, dai permessi di costruire o denuncia di inizio attività, da altri titoli utilizzati per la realizzazione di interventi edilizi; b) dal certificato di abitabilità o di agibilità; c) dalle risultanze catastali. | |
8.6 | Le specifiche destinazioni d’uso per attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico possono essere variate nell’ambito di strumenti urbanistici attuativi ovvero mediante un apposito schema di utilizzazione o progetti di opere pubbliche. | |
8.7 * | Lo schema di utilizzazione di cui al comma precedente deve prevedere la massima integrazione delle singole funzioni e destinazioni, in modo da consentire fruibilità ed accessibilità, economia di gestione e di realizzazione, e dovrà inoltre documentare la congruità del dimensionamento e l’accessibilità delle varie attrezzature in relazione al bacino d’utenza. Tale schema di utilizzazione è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere obbligatorio del Consiglio di Quartiere o dei Consigli di Quartiere interessati. In tale sede viene, inoltre, definito per quali interventi il relativo progetto debba essere ulteriormente sottoposto all’esame del Consiglio Comunale o dei Consigli di Quartiere interessati. | |
8.8 | La destinazione d'uso di unità immobiliare non è ritenuta ad alloggi solo in presenza di diversa classificazione catastale coerente e conseguente a licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire o denuncia di inizio attività o provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti della legge 47/1985. | |
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