P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 7 
Definizioni: tipi di intervento

7.1 Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e restauro, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si rinvia alle definizioni di legge; in presenza di particolarità proprie di determinati ambiti territoriali, le N.T.S.A. dettano -anche a mezzo di schede prescrittive allegate-disposizioni di maggior dettaglio sia in ordine alle definizioni di detti interventi (anche individuando subcategorie) sia in ordine agli elaborati ed ai documenti da produrre a corredo della relativa domanda, comunicazione o denuncia. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, salvo contraria disposizione contenuta nelle N.T.S.A., è consentito l’accorpamento di tutto il volume o la superficie lorda di pavimento esistente sul lotto di pertinenza.
7.2 Le norme tecniche del P.R.G. individuano e disciplinano altresì gli ulteriori interventi edilizi di seguito elencati e definiti:
7.2.1 di ripristino di organismi edilizi non più esistenti o in rovina, i cui connotati strutturali, organizzativi, morfologici e tipologici possano essere riconosciuti alla luce di adeguata documentazione; l’intervento di ripristino è volto a ricostruire, in tutto od in parte, elementi significativi  dell’organismo edilizio, nel suo stato originario od in quello -di particolare pregio- venutosi a determinare successivamente;
7.2.2 nuova costruzione in ampliamento o in sopralzo di  organismi edilizi esistenti, volti ad incrementare – rispettivamente - la superficie lorda di pavimento e/o il volume (ferma restando l’altezza) oppure (con o senza incremento di Sp o di V) l’altezza di organismi edilizi esistenti;
7.2.3 di demolizione, volti a rimuovere, in tutto od in parte, organismi edilizi esistenti; detti interventi possono avere la finalità di dar luogo ad un successivo intervento (di ricostruzione o di nuova edificazione) ovvero alla formazione di spazi liberi;
7.2.4 di ricostruzione, volti a sostituire organismi edilizi demoliti con altri posti nel medesimo lotto di pertinenza ed aventi connotati simili e, cioè, consistenza di Sp e di V ed altezza non superiori  a quelli preesistenti e non inferiori del 10% a quelli preesistenti; ove il nuovo organismo superi, rispetto al precedente, detta soglia o sorga, in tutto od in parte, su terreno diverso da quello costituente lotto di pertinenza del precedente, l’intervento viene qualificato di nuova edificazione; ove, invece, il suddetto nuovo organismo abbia sedime, consistenza,  sagoma,  altezza eguali a quelli dell’organismo preesistente, l’intervento - se realizzato in zona non classificata A -, viene classificato di ristrutturazione edilizia;
7.2.5 di nuova edificazione, volti all’utilizzazione, mediante intervento di  costruzione di nuovo organismo edilizio, di terreno in precedenza inedificato; sono di nuova edificazione anche gli interventi di sostituzione volti a dar vita ad organismi edilizi dissimili - alla luce di quanto indicato dal precedente punto 7.2.4 - dai preesistenti;
7.2.6 di sistemazione e di arredo di spazi scoperti, quali quelli volti alla formazione od alla ristrutturazione di cortili e giardini o quelli volti ad attribuire al terreno non utilizzato per l’edificazione un assetto adeguato all’uso ed ambientalmente compatibile;
7.2.7
diversi o per opere minori, volti alla realizzazione od alla sostituzione di impianti quali quelli per l’illuminazione di spazi pubblici o di uso pubblico o quelli al servizio della mobilità pedonale o veicolare oppure manufatti, quali monumenti, decorazioni, pitture murali od altri distintivi urbani;
7.2.8 per manufatti provvisori. Si intendono gli interventi volti a realizzare manufatti destinati a soddisfare esigenze transitorie e - quindi - ad essere rimossi entro un determinato termine imposto dal titolo abilitativo edilizio e/o paesaggistico. La rimozione, in caso di realizzazioni da parte di privati, deve essere garantita  con impegnativa scritta assistita da fidejussione di importo  pari al presunto costo della rimozione stessa. Consistenze e caratteristiche delle costruzioni provvisorie sono definite dal Comune in relazione alle esigenze cui le costruzioni stesse sono destinate  a far fronte. I manufatti che vengono realizzati per allestire il cantiere necessario a realizzare una o più costruzioni possono permanere sin tanto che dura l’attività edificatoria