7.1 |
Per
gli interventi di manutenzione
ordinaria
e straordinaria,
di risanamento
conservativo e restauro,
di ristrutturazione
edilizia e di ristrutturazione
urbanistica si
rinvia alle definizioni di legge; in presenza di
particolarità proprie di
determinati ambiti territoriali, le N.T.S.A. dettano -anche a mezzo di
schede
prescrittive allegate-disposizioni di maggior dettaglio sia in ordine
alle
definizioni di detti interventi (anche individuando subcategorie) sia
in ordine
agli elaborati ed ai documenti da produrre a corredo della relativa
domanda,
comunicazione o denuncia. Negli interventi di ristrutturazione
edilizia,
salvo contraria disposizione contenuta nelle N.T.S.A., è
consentito
l’accorpamento di tutto il volume o la superficie lorda di
pavimento esistente
sul lotto di pertinenza. |
7.2 |
Le
norme tecniche del P.R.G. individuano e
disciplinano altresì gli ulteriori interventi edilizi di
seguito elencati e
definiti: |
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7.2.1 |
di ripristino di
organismi edilizi non più esistenti o in
rovina, i cui connotati strutturali,
organizzativi, morfologici e tipologici possano essere riconosciuti
alla luce
di adeguata documentazione; l’intervento di ripristino
è volto a ricostruire,
in tutto od in parte, elementi significativi
dell’organismo edilizio, nel suo stato originario od in
quello -di
particolare pregio- venutosi a determinare successivamente; |
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7.2.2 |
nuova
costruzione in ampliamento o in sopralzo di organismi edilizi
esistenti, volti ad
incrementare – rispettivamente - la superficie lorda di
pavimento e/o il volume
(ferma restando l’altezza) oppure (con o senza incremento di
Sp o di V)
l’altezza di organismi edilizi esistenti;
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7.2.3 |
di demolizione,
volti a
rimuovere, in tutto od in parte, organismi edilizi esistenti; detti
interventi
possono avere la finalità di dar luogo ad un successivo
intervento (di
ricostruzione o di nuova edificazione) ovvero alla formazione di spazi
liberi; |
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7.2.4 |
di ricostruzione,
volti a
sostituire organismi edilizi demoliti con altri posti nel medesimo
lotto di
pertinenza ed aventi connotati simili e, cioè, consistenza
di Sp e di V ed
altezza non superiori a quelli
preesistenti e non inferiori del 10% a quelli preesistenti; ove il
nuovo
organismo superi, rispetto al precedente, detta soglia o sorga, in
tutto od in
parte, su terreno diverso da quello costituente lotto di pertinenza del
precedente, l’intervento viene qualificato di nuova
edificazione; ove, invece,
il suddetto nuovo organismo abbia sedime, consistenza,
sagoma,
altezza eguali a quelli dell’organismo preesistente,
l’intervento - se
realizzato in zona non classificata A -, viene classificato di
ristrutturazione
edilizia; |
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7.2.5 |
di nuova edificazione,
volti all’utilizzazione, mediante intervento di
costruzione di nuovo organismo edilizio, di
terreno in precedenza inedificato; sono di nuova edificazione anche gli
interventi di sostituzione volti a dar vita ad organismi edilizi
dissimili -
alla luce di quanto indicato dal precedente punto 7.2.4 - dai
preesistenti; |
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7.2.6 |
di sistemazione e di
arredo di spazi scoperti, quali quelli volti alla
formazione od alla ristrutturazione di cortili
e giardini o quelli volti ad attribuire al terreno non utilizzato per
l’edificazione un assetto adeguato all’uso ed
ambientalmente compatibile; |
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7.2.7
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diversi o per opere
minori, volti alla
realizzazione od alla sostituzione di impianti quali
quelli per l’illuminazione di spazi pubblici o di uso
pubblico o
quelli al servizio della mobilità pedonale o veicolare
oppure manufatti, quali
monumenti, decorazioni, pitture murali od altri distintivi urbani; |
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7.2.8 |
per manufatti provvisori.
Si intendono gli interventi volti a realizzare manufatti destinati a
soddisfare esigenze transitorie e - quindi - ad essere rimossi entro un
determinato termine imposto dal titolo abilitativo edilizio e/o
paesaggistico.
La rimozione, in caso di realizzazioni da parte di privati, deve essere
garantita con impegnativa scritta
assistita da fidejussione di importo
pari al presunto costo della rimozione stessa. Consistenze e
caratteristiche
delle costruzioni provvisorie sono definite dal Comune in relazione
alle
esigenze cui le costruzioni stesse sono destinate a far
fronte. I manufatti che vengono realizzati per allestire il
cantiere necessario a realizzare una o più costruzioni
possono permanere sin
tanto che dura l’attività edificatoria |
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