15.1 | Le presenti
N.T.G.A. si applicheranno agli ambiti
territoriali disciplinati da varianti adottate prima del giugno 1997
solo a
seguito di formale adeguamento delle varianti medesime. |
15.2 | Negli edifici esistenti alla
data del 1/7/1997, ove
gli stessi non costituiscano oggetto di ristrutturazione totale
(cioè estesa
all’intero organismo edilizio) o di demolizione e
ricostruzione, è comunque
consentito mantenere: |
| 15.2.1 | i locali con destinazione
residenziale, purché
aventi altezza interna non inferiore a m. 2.40; |
| 15.2.2 | i sottotetti con
destinazione residenziale, purché
aventi altezza interna media non inferiore a m. 2.40; |
| 15.2.3 | il pavimento del piano
terra, purché posto almeno a
m. 0,30 al di sopra della quota zero. |
15.3 | Negli edifici per i quali le
N.T.S.A. limitano le
trasformazioni consentite e le modalità di intervento, sono
ammessi, fermo
restando il numero dei piani, il mantenimento in uso e la nuova
utilizzazione
dei locali esistenti che abbiano altezza interna media non inferiore a
m. 2,20
e la quota del pavimento non inferiore a m. 0,10 rispetto alla quota
zero, come
definita dal precedente art. 9.1.4 e comunque fatto salvo quanto
disposto dal
R.E , o da eventuali deroghe previste dalle N.T.S.A., con riferimento
alla
quota del medio mare. |
15.4 |
Sui fabbricati, il cui assetto, la cui
presenza ed i cui
elementi costitutivi contrastino (quanto a destinazione oppure ad
indici
urbanistici od a parametri edilizi) con la disciplina di P.R.G., sono
consentiti -in assenza di interventi volti
all’adeguamento (anche parziale)alla suddetta disciplina-
esclusivamente
interventi di manutenzione, di restauro o di risanamento conservativo
ampliamenti ai sensi del precedente articolo 6.5, nonché di
ristrutturazione
(che non comportino né demolizione con ricostruzione
-ancorché fedele- né
modificazione della destinazione in atto alla data del 1/7/1997, salvo
che si
tratti di destinazione conforme al P.R.G.) anche qualora tali
fabbricati siano
posti nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale o
simili.
Per interventi volti al parziale adeguamento alla disciplina del P.R.G.
si intendono quelli che consentono la messa a norma di almeno uno dei
parametri
edilizi che non sono rispettati, con riferimento, qualora il parametro
sia la
distanza, ad almeno un lato del fabbricato. Costituisce
altresì adeguamento ai
sensi del presente articolo il cambio di destinazione d’uso
da una destinazione
non consentita nella Z.T.O. interessata ad una consentita. |
15.5 | Salvo diversa disposizione
delle N.T.S.A., gli
edifici residenziali unifamiliari
(costituiti da organismi, organizzati in un unico alloggio, isolati o
in
aderenza ad altri edifici della stessa o differente tipologia)
esistenti alla
data del 1/7/1997, possono essere ampliati al fine di adeguarne la
ricettività
abitativa ivi compreso lo sdoppiamento dell’unità
immobiliare, entro il limite
del 20% del volume esistente alla suddetta data, anche superando
l’If di zona,
la somma del volume esistente e di quello consentito in ampliamento non
può
però eccedere la soglia di mc.800. Tale facoltà
è esercitabile con riguardo ai
soli edifici posti in zona B (con esclusione della sottozona B.0) ed in
zona
C1, e per i quali le N.T.S.A. non dettano limitazioni delle
trasformazioni
consentite e delle modalità di intervento. Qualora
l’edificio esistente sia
difforme rispetto alla Df, Dc e Ds prescritte per la zona dalle
N.T.S.A.,
l’ampliamento sarà ammissibile a condizione che le
distanze risultanti non siano
inferiori a quelle esistenti ferme restando le prescrizioni relative
alla
distanza tra le pareti qualora almeno una sia finestrata. E’
sempre ammessa la
costruzione in aderenza ad altri edifici. |
15.6 |
I manufatti costituenti pertinenze o servizi
(quali garage o
magazzini) realizzati abusivamente e poi sanati con specifica
concessione o
permesso di costruire non possono essere ristrutturati né
demoliti e
ricostruiti se non a mezzo di interventi che ricompongano
l’unità morfologica
dell’edificazione e degli spazi liberi del lotto.
Tali interventi di ricomposizione
morfologica
dell’edificazione potranno anche comportare
l’accorpamento parziale o totale
tra i manufatti anzidetti ovvero la demolizione e ricostruzione
purché eseguita
con materiali compatibili con l’edificio principale.
Le strutture non residenziali di
modeste dimensioni a
servizio di opere e/o impianti pubblici, necessarie all'erogazione di
servizi a
rete quali cabine elettriche o simili, sono sempre ammesse anche in
deroga alle
prescrizioni di zona di cui al presente titolo terzo. E’
altresì sempre ammesso
la realizzazione di opere pubbliche relative alle reti nel sottosuolo
per
l’erogazione di servizi.
Tali strutture, se realizzate nella zona E, dovranno avere copertura a
falde, con manto in coppi, e pareti intonacate o rivestite in mattoni
faccia a
vista. |
15.7 | Qualora interventi relativi
ad edifici esistenti
comportino l’obbligo di reperimento di standard che non sia
documentatamente
possibile reperire all’interno dell’area di
pertinenza, essi potranno essere
reperiti in area limitrofa facilmente accessibile ovvero essere
monetizzati. |
15.8 | All’interno degli
ambiti soggetti ai vincoli di cui
all’art.2 della L.R. 27/93 e successive modifiche ed
integrazioni individuati
dal P.R.G., sono escluse, ferme restando le classificazioni di zona
previste,
tutte le costruzioni con destinazione residenziale, per attrezzature
pubbliche
di uso pubblico o per attività che comportino la permanenza
prolungata di
persone. Tale vincolo di inedificabilità non
risulterà permanente, ma sarà
correlato all’esistenza dell’elettrodotto: ove lo
stesso fosse smantellato,
ovvero ne fossero modificate le caratteristiche, in modo tale che non
vengano
superati i valori fissati dalla citata L.R. 27/93, il vincolo
verrà meno e si
riespanderà l’originaria destinazione delle aree
stesse. |
15.9 | Nella realizzazione di
superfici praticabili
drenanti per parcheggi, spazi di manovra mezzi o pedonali, i grigliati
utilizzati negli spazi di calpestio devono avere maglie con vuoti tali
da non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e
simili;
essi pertanto devono essere realizzati con maglie non attraversabili da
una
sfera di 2 cm di diametro, mentre i grigliati ad elementi paralleli
devono
comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. |
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