P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 15
Norme transitorie e finali

15.1Le presenti N.T.G.A. si applicheranno agli ambiti territoriali disciplinati da varianti adottate prima del giugno 1997 solo a seguito di formale adeguamento delle varianti medesime.
15.2Negli edifici esistenti alla data del 1/7/1997, ove gli stessi non costituiscano oggetto di ristrutturazione totale (cioè estesa all’intero organismo edilizio) o di demolizione e ricostruzione, è comunque consentito mantenere:
15.2.1i locali con destinazione residenziale, purché aventi altezza interna non inferiore a m. 2.40;
15.2.2i sottotetti con destinazione residenziale, purché aventi altezza interna media non inferiore a m. 2.40;
15.2.3il pavimento del piano terra, purché posto almeno a m. 0,30 al di sopra della quota zero.
15.3Negli edifici per i quali le N.T.S.A. limitano le trasformazioni consentite e le modalità di intervento, sono ammessi, fermo restando il numero dei piani, il mantenimento in uso e la nuova utilizzazione dei locali esistenti che abbiano altezza interna media non inferiore a m. 2,20 e la quota del pavimento non inferiore a m. 0,10 rispetto alla quota zero, come definita dal precedente art. 9.1.4 e comunque fatto salvo quanto disposto dal R.E , o da eventuali deroghe previste dalle N.T.S.A., con riferimento alla quota del medio mare.
15.4 Sui fabbricati, il cui assetto, la cui presenza ed i cui elementi costitutivi contrastino (quanto a destinazione oppure ad indici urbanistici od a parametri edilizi) con la disciplina di P.R.G., sono consentiti -in assenza di interventi volti all’adeguamento (anche parziale)alla suddetta disciplina- esclusivamente interventi di manutenzione, di restauro o di risanamento conservativo ampliamenti ai sensi del precedente articolo 6.5, nonché di ristrutturazione (che non comportino né demolizione con ricostruzione -ancorché fedele- né modificazione della destinazione in atto alla data del 1/7/1997, salvo che si tratti di destinazione conforme al P.R.G.) anche qualora tali fabbricati siano posti nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale o simili. Per interventi volti al parziale adeguamento alla disciplina del P.R.G. si intendono quelli che consentono la messa a norma di almeno uno dei parametri edilizi che non sono rispettati, con riferimento, qualora il parametro sia la distanza, ad almeno un lato del fabbricato. Costituisce altresì adeguamento ai sensi del presente articolo il cambio di destinazione d’uso da una destinazione non consentita nella Z.T.O. interessata ad una consentita.
15.5Salvo diversa disposizione delle N.T.S.A., gli edifici residenziali  unifamiliari (costituiti da organismi, organizzati in un unico alloggio, isolati o in aderenza ad altri edifici della stessa o differente tipologia) esistenti alla data del 1/7/1997, possono essere ampliati al fine di adeguarne la ricettività abitativa ivi compreso lo sdoppiamento dell’unità immobiliare, entro il limite del 20% del volume esistente alla suddetta data, anche superando l’If di zona, la somma del volume esistente e di quello consentito in ampliamento non può però eccedere la soglia di mc.800. Tale facoltà è esercitabile con riguardo ai soli edifici posti in zona B (con esclusione della sottozona B.0) ed in zona C1, e per i quali le N.T.S.A. non dettano limitazioni delle trasformazioni consentite e delle modalità di intervento. Qualora l’edificio esistente sia difforme rispetto alla Df, Dc e Ds prescritte per la zona dalle N.T.S.A., l’ampliamento sarà ammissibile a condizione che le distanze risultanti non siano inferiori a quelle esistenti ferme restando le prescrizioni relative alla distanza tra le pareti qualora almeno una sia finestrata. E’ sempre ammessa la costruzione in aderenza ad altri edifici.
15.6 I manufatti costituenti pertinenze o servizi (quali garage o magazzini) realizzati abusivamente e poi sanati con specifica concessione o permesso di costruire non possono essere ristrutturati né demoliti e ricostruiti se non a mezzo di interventi che ricompongano l’unità morfologica dell’edificazione e degli spazi liberi del lotto.
Tali interventi di ricomposizione morfologica dell’edificazione potranno anche comportare l’accorpamento parziale o totale tra i manufatti anzidetti ovvero la demolizione e ricostruzione purché eseguita con materiali compatibili con l’edificio principale.
Le strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere e/o impianti pubblici, necessarie all'erogazione di servizi a rete quali cabine elettriche o simili, sono sempre ammesse anche in deroga alle prescrizioni di zona di cui al presente titolo terzo. E’ altresì sempre ammesso la realizzazione di opere pubbliche relative alle reti nel sottosuolo per l’erogazione di servizi.
Tali strutture, se realizzate nella zona E, dovranno avere copertura a falde, con manto in coppi, e pareti intonacate o rivestite in mattoni faccia a vista.
15.7Qualora interventi relativi ad edifici esistenti comportino l’obbligo di reperimento di standard che non sia documentatamente possibile reperire all’interno dell’area di pertinenza, essi potranno essere reperiti in area limitrofa facilmente accessibile ovvero essere monetizzati.
15.8All’interno degli ambiti soggetti ai vincoli di cui all’art.2 della L.R. 27/93 e successive modifiche ed integrazioni individuati dal P.R.G., sono escluse, ferme restando le classificazioni di zona previste, tutte le costruzioni con destinazione residenziale, per attrezzature pubbliche di uso pubblico o per attività che comportino la permanenza prolungata di persone. Tale vincolo di inedificabilità non risulterà permanente, ma sarà correlato all’esistenza dell’elettrodotto: ove lo stesso fosse smantellato, ovvero ne fossero modificate le caratteristiche, in modo tale che non vengano superati i valori fissati dalla citata L.R. 27/93, il vincolo verrà meno e si riespanderà l’originaria destinazione delle aree stesse.
15.9Nella realizzazione di superfici praticabili drenanti per parcheggi, spazi di manovra mezzi o pedonali, i grigliati utilizzati negli spazi di calpestio devono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili; essi pertanto devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro, mentre i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.