16.1 | Il
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali
è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici
o
di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel
rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
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16.2 | Dell’avvio
del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. |
16.3 | La
deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza,
può riguardare esclusivamente i limiti de densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme
di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo
restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt.
7, 8 e 9 del DM 2 aprile n. 1444. |
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