14.1 | (Stralciato
con DGRV n. 3905 del 03/12/04) |
14.2 |
I cantieri edili (con le attrezzature e gli
impianti relativi)
possono essere insediati ovunque, a condizione che la rispettiva
attività
risulti consentita od assentita nei modi o con gli atti previsti dalla
legge,
per il termine massimo prescritto dal titolo abilitativo ovvero -ove
tale
titolo non sia necessario- per il tempo necessario all'esecuzione
dell'intervento e comunque non eccedente il triennio; l'installazione
dei
suddetti cantieri deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza
della
circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). Salvo diverse
disposizioni
delle N.T.S.A., l’installazione dei cantieri dovrà
salvaguardare l’integrità
delle aree verdi e del patrimonio arboreo esistente, non interessati
dagli
interventi di trasformazione, nel loro assetto originario con la
prescrizione
del loro ripristino qualora il cantiere sia stato causa di danno.
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14.3 |
Sulle aree appartenenti al demanio od al
patrimonio comunale
ovvero sulle aree appartenenti a soggetti privati, se asservite all'uso
pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza
degli atti previsti
dalla legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici
stabiliti
dal Comune per tali aree, l'insediamento di attività
commerciali, a condizione
che lo stesso non comporti significativa compromissione del corretto
assetto
funzionale e dell'igiene del territorio nonché delle
esigenze di sicurezza
della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare) né
riduzione degli spazi
a verde e del patrimonio arboreo esistenti. Sulle aree appartenenti a
soggetti
privati e messe, a tal fine, a disposizione del Comune in forza di atto
trascritto nei registri immobiliari, l'insediamento delle suddette
attività
commerciali è consentito solo se conforme alle previsioni
del P.R.G. ed alle
medesime condizioni di cui sopra.
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14.4 | L'insediamento di
distributori di carburante (con
stazione di servizio o meno) e di edicole per la vendita di giornali
è
consentito sulle aree appartenenti al demanio stradale
nonché sulle relative
aree di rispetto a condizione che lo stesso non comporti significativa
compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione
(pedonale,
ciclistica e veicolare). |
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