P.R.G. per la Terraferma  Indice Articolo successivo

parte I
Norme Tecniche Generali di Attuazione

articolo 13
Tutela del patrimonio naturale: la qualità del suolo e le zone di rispetto dei pozzi idrici

13.1Gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e, dall’altro, gli interventi di ristrutturazione edilizia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di fabbricati esistenti e previamente demoliti) e gli interventi di nuova costruzione non possono, ove ricorra l’ipotesi di cui al successivo quinto comma, essere -rispettivamente- approvati, assentiti o, comunque, realizzati  se i relativi progetti  non sono corredati anche da specifica relazione tecnico-scientifica volta a documentare il grado di contaminazione del suolo (considerato dall’intero piano attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto) ed a definire l’eventuale riduzione (della Sp o del suolo da investire con l’attività edilizia) o addirittura- l’eventuale esclusione dell’utilizzazione edificatoria consentita dal P.R.G. ovvero a definire le eventuali operazioni di confinamento e/o di bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso. La prescrizione di cui al presente comma si applica solo nel caso in cui gli strumenti da approvare o gli interventi da assentire o, comunque, da realizzare prevedano o comportino l’esecuzione di lavori che investano il suolo.
13.2La relazione di cui al precedente comma è costituita almeno da:

a) i referti delle analisi condotte -sul terreno di cui si tratta, in un periodo compreso nell’arco dell’anno antecedente la data di presentazione della relazione- da istituto o da ente di competenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata, tanto delle esigenze di tutela della salute degli addetti e dei cittadini nonché dell’igiene del territorio quanto della vulnerabilità della falda sotterranea in ragione della sua utilizzazione e della sua connessione con il corpo idrico e munto ed immesso nella rete dell’acqua potabile;

b) l’esclusione di circostanze e di condizioni che comportino la riduzione o l’esclusione dell’utilizzazione edificatoria del suolo;

c) l’individuazione dei possibili interventi di confinamento e/o di bonifica del terreno considerato e la valutazione dei relativi effetti e dei relativi costi;

d) il progetto delle eventuali specifiche operazioni di confinamento e/o di bonifica da attuare per rendere la qualità del suolo idonea a consentire gli interventi edilizi previsti dallo strumento urbanistico attuativo, da assentire con permesso di costruire o denuncia di inizio attività  o da realizzare previa comunicazione o denuncia;

e) ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale.
13.3La ricordata relazione è esaminata dagli uffici comunali competenti in materia, i quali, in sede di espressione di parere, possono richiedere integrazioni e modifiche e formulare prescrizioni.
L'approvazione da parte degli organi competenti del progetto delle eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica costituisce presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire o per la presentazione della denuncia di inizio attività. In tal caso, gli interventi edilizi - anche se non necessitano di preventivo titolo abilitativo - potranno aver corso solo a seguito della certificazione, rilasciata dal competente organo pubblico, del completamento delle operazioni di confinamento e/o bonifica di cui al citato progetto
13.4In caso di interventi di sola demolizione, qualora comprendenti locali interrati o fondazioni di edifici esistenti gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti di cui alla lettera a) del precedente secondo comma e di una relazione attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta.
13.5Le disposizioni di cui ai precedenti quattro commi si applicano esclusivamente allorché lo strumento urbanistico attuativo ed il progetto di opera pubblica oppure gli interventi sopra indicati interessino, in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state svolte) attività produttive o di deposito e/o di discarica o comunque attività potenzialmente inquinanti ai sensi del D.M. 16.05.1989 e s.m.i.. Le suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi -motivatamente e su conforme proposta o parere del competente organo tecnico- la necessità.
13.5 bisLe aree che debbano essere cedute al Comune o asservite all’uso pubblico da parte di privati, in esecuzione di Piani Urbanistici Attuativi, non devono risultare contaminate, o potenzialmente contaminate, ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. A tal fine, la Parte Attuatrice, a propria cura e spese, prima o contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per le opere di urbanizzazione o, se antecedente a tale richiesta o denuncia, prima della stipula degli atti di cessione e/o asservimento delle aree, dovrà presentare al Comune specifica dichiarazione, a firma del proprio legale rappresentante e di un tecnico abilitato, che attesti tale condizione di non contaminazione delle aree, neanche potenziale, sulla base di apposita Relazione Tecnica, contenente anche le risultanze di adeguate indagini svolte secondo le norme in materia.
13.6Le zone di rispetto dei pozzi di captazione e di emungimento dell’acqua potabile immessa nella rete dell’acquedotto comunale sussistono anche ove le stesse non siano individuate sulla tavola di azzonamento del P.R.G.. Le costruzioni, che -alla data del 1/7/1997- si trovano -in tutto od in parte- nell’ambito territoriale di dette zone, possono essere oggetto di interventi di manutenzione, di risanamento conservativo e di sopralzo nonché -a condizione che non comportino consistenti demolizioni e consistano in lavori che non investano il suolo- di ristrutturazione edilizia. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino consistenti demolizioni o consistano in lavori che investano il suolo, nonché in caso di interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione e di nuova costruzione, i relativi piani attuativi o progetti debbono essere accompagnati dai referti di adeguate indagini (eseguite da istituto o da ente di competenza e di esperienza comprovata, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata) a riguardo della situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica. dal risultato di dette indagini, che il Comune può prescrivere siano integrate e, comunque, verificate avvalendosi dei competenti organi tecnici, viene -su parere di detti organi tecnici- definito se ed in quali limiti possa darsi attuazione al P.R.G., realizzando i ricordati interventi. la relativa determinazione, che viene comunicata all’interessato nel termine di sessanta giorni dal deposito -da parte del medesimo- dei ricordati referti- costituisce presupposto necessario per l’avvio dell’istruttoria dello strumento urbanistico attuativo o del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e, comunque, per l’esecuzione degli interventi, ancorché consentiti in assenza di titolo abilitativo.
13.7Le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle delle altre norme tecniche di attuazione.
13.8L’approvazione di P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, relativi a sottozone di espansione (C2 e D4b), sarà condizionata alla verifica della non esistenza di  condizioni di rischio idraulico che interessi le zone in cui si inseriscono le aree di intervento. Tale verifica si baserà sui contenuti del Piano di Bacino o Piano delle Acque, vigenti al momento della proposta ovvero, in assenza di detti Piani, sul parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente. L’eventuale sussistenza delle predette condizioni costituirà motivo per il rigetto dell’istanza di approvazione del PUA, da parte del C.C., per mancanza del livello di urbanizzazione sufficiente alla nuova urbanizzazione.
13.9 La documentazione necessaria per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di adozione e approvazione di P.U.A. di iniziativa pubblica o privata o di loro Varianti nonché per la redazione di progetti preliminari di opere di urbanizzazione pubbliche o private convenzionate (quali parcheggi scambiatori, impianti sportivi, plessi scolastici, attrezzature di interesse comune), dovrà comprendere quella prevista dall’allegato A della D.G.R.V. n. 1322/2006 per la valutazione di compatibilità idraulica secondo le modalità operative e le indicazioni tecniche nello stesso contenute, da allegare alla deliberazione che approva i P.U.A. di iniziativa pubblica e privata ovvero ai progetti preliminari delle citate opere di urbanizzazione, una volta convalidata con specifico parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente. Relativamente ai P.U.A. di iniziativa privata, nell’ambito delle convenzioni obbligatorie, le eventuali opere compensative idonee a garantire l’invarianza idraulica degli interventi previsti dai P.U.A., dovranno essere considerate quali opere di urbanizzazione a totale carico dei soggetti proponenti. Ai fini della realizzazione di tali opere, la loro localizzazione dovrà interessare prioritariamente le aree private o ambiti che, convenzionalmente, siano assoggettati al regime privato di uso pubblico. Il C.C. si riserverà  di valutare i casi in cui, stante l’impossibilità , totale o parziale, di risolvere in modo ottimale tale localizzazione in aree private, sia ammissibile l’utilizzo di aree di proprietà Comunale. In tal caso:

- andrà verificata la possibilità di coordinare interventi tra loro limitrofi al fine di unificare le opere compensative idonee a garantire l’invarianza idraulica degli stessi;

- dovranno essere escluse opere che precludano la fruizione delle aree optando per soluzioni di lieve modulazione delle quote dei terreni consentendo in tal modo la totale attrezzabilità delle stesse;

- la convenzione dovrà prevedere che le opere a carico del soggetto privato proponente comprendano l’attrezzamento a parco di tutta la superficie dell’area di proprietà Comunale destinata a verde pubblico dal P.U.A. e la loro manutenzione.