Presentazione scritti difensivi / ricorso

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, scritti difensivi e documenti all'Autorità competente a ricevere il rapporto della violazione, nonché chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (vedi per l'indicazione dell'autorità competente il verbale di accertamento).

Gli scritti difensivi si presentano in forma digitale attraverso la piattaforma DIME (https://dime.comune.venezia.it), alla voce “Multe”, selezionando la card del servizio “RICORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA”

 

  • Termine per la presentazione del ricorso:

30 giorni dalla contestazione o notifica del/i verbale/i di accertamento.

 

  •  Contenuto del ricorso:

  1. Generalità del ricorrente. Il ricorso deve essere presentato dal destinatario della sanzione che si vuole impugnare. È opportuno indicare anche il numero di telefono.

  2. Dichiarazione di residenza.

  3. L'indicazione del verbale, attraverso il riferimento al numero di identificazione, alla data di notifica e/o al numero di registrazione.

  4. I motivi per i quali si ritiene il verbale sia da annullare.

  5. Formulazione della domanda (cosa si chiede all'Autorità?). L'annullamento del verbale, la riduzione della sanzione pecuniaria o la rateizzazione della stessa, ecc.

  6. Richiesta di audizione. Rappresenta una forma orale di difesa della parte. È un'attività facoltativa del richiedente. Può pertanto non essere richiesta.

  7. Data e firma.

  8. Allegati. Al ricorso possono essere allegati il verbale notificato e i documenti considerati utili a provare quanto asserito.

 

VALUTAZIONE DEL RICORSO

Gli scritti difensivi saranno oggetto di valutazione solo nel caso in cui non sia intervenuto il pagamento dell'importo della sanzione in misura ridotta quantificato nel verbale, nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione.

 

DECISIONE

L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, tra un limite minimo e massimo fissato dalla legge, in base alla valutazione dei criteri di cui all’art. 11 della L. 689/1981, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981 il termine entro cui l'Autorità Amministrativa può emettere l'ordinanza ingiunzione è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Si ricorda che gli scritti difensivi possono anche essere inviati all’indirizzo PEC: comandopl@pec.comune.venezia.it.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Istruttorie Amministrative via mail all'indirizzo: autorita.amministrativa@comune.venezia.it

 

AVVERTENZE

L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativi all’accertamento può essere formulata con apposita istanza reperibile all’indirizzo (https://www.comune.venezia.it/it/content/accesso-documenti-amministrativi)

Al procedimento sanzionatorio non si applicano le norme previste dalla Legge 241/1990

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024 ore 14:14