Enti di diritto privato controllati

Per Enti di diritto privato controllati si intendono, ai sensi del comma 1, lettera c), dell’art. 22 del D.Lgs. 33/2013, “gli enti di diritto privato, comunque denominati, ... sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Obblighi di pubblicazione art. 22, comma 1, lett c), 2 e 3 D.Lgs. 33/2013


FONDAZIONI

Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia
 
Con decreto Regionale n. 250 del 29/09/2023 è stata dichiarata l’estinzione della Fondazione Agenzia di Sviluppo Venezia e con provvedimento del Tribunale di Venezia dell'11/10/2023 è stato nominato il Liquidatore.

ASSOCIAZIONI

 

 

Dichiarazione in tema di inconferibilità e incompatibilità degli Amministratori presso gli Enti di diritto privato controllati - art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013

 


 

Per Enti di diritto privato controllati si intendono, ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, “...le associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni” e ad essi si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Gli enti di diritto privato controllato ai fini di tale ultima definizione sono:
 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai contenuti del PIAO del Comune di Venezia - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza".
 
 
Ultimo aggiornamento: 29/02/2024 ore 11:48