Ricorso giurisdizionale

 

Che cos'è il ricorso giurisdizionale

È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.
 
Per gli atti del Comune di Venezia è competente in primo grado la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia e, in grado d'appello, la  Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
 
 
 
La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, che è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
 
Per quanto riguarda gli atti emessi dal Comune il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, contro:
  • l'avviso di accertamento del tributo;
  • l'avviso di liquidazione del tributo;
  • il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • il ruolo e la cartella di pagamento;
  • il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
 

 

Come si presenta il ricorso

Il ricorso deve contenere, pena l'inammissibilità:
  • l'indicazione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado cui è diretto;
  • l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
  • l'annotazione del codice fiscale del ricorrente e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
  • l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
  • il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;
  • l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della Corte di Giustizia Tributaria;
  • l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
  • la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.
Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile (art. 18, comma 4 del D.Lgs. 546/92).
 
Ai sensi dell’art. 9, DPR 115/2002 il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato.
 
 

 

Termini e modalità di proposizione del ricorso

I termini per la proposizione del ricorso sono di 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto. Si tratta di termini perentori, e quindi inderogabili, previsti a pena di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi della Legge 7.10.1969 n. 742 il termine per impugnare è sospeso dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno, e pertanto riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
 
Per le controversie di valore superiore a € 3.000,00 il contribuente ha l’obbligo di farsi assistere da un difensore abilitato e la notifica del ricorso al Comune e il successivo deposito dello stesso presso la Corte di Giustizia Tributaria devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica.
Per le controversie di valore pari o inferiore a € 3.000,00 il contribuente può stare in giudizio senza l’assistenza di un difensore e può optare tra la modalità “cartacea” e quella telematica.
 
In caso di opzione per la modalità telematica il contribuente deve indicare nel ricorso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale chiede di ricevere comunicazioni e notificazioni.
In caso di modalità telematica il ricorso, sotto forma di documento informatico con firma digitale, deve essere notificato al Comune esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it. Successivamente, entro 30 giorni dalla notificazione di cui sopra, il ricorrente deve costituirsi in giudizio a pena di inammissibilità, depositando con modalità esclusivamente telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il documento informatico costituente il ricorso notificato, unitamente alle ricevute della Posta Elettronica Certificata. A tale scopo è necessario registrarsi all’apposita piattaforma web del Processo Tributario Telematico - PTT del Sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) tramite il portale della giustizia tributaria.
 
 
 
In caso di modalità “cartacea”, limitata ai contribuenti che stanno in giudizio senza difensore in controversie fino a € 3.000,00 e per i quali la modalità telematica è solo facoltativa, il ricorso, oltre che a mezzo Posta Elettronica Certificata, potrà essere notificato anche in uno dei seguenti modi al seguente indirizzo: Comune di Venezia – Direzione Finanziaria – Settore Tributi – IMU – Venezia, San Marco 4023.
  1. mediante consegna diretta dell’atto cartaceo agli Uffici del Comune che ne rilasciano ricevuta;
  2. a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto cartaceo in plico raccomandato con avviso di ricevimento e senza busta;
  3. mediante notifica dell’atto cartaceo da parte dell’Ufficiale Giudiziario secondo le norme dell’art. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Successivamente il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso di cui sopra, a pena di inammissibilità, depositando presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado uno dei seguenti atti:
  • copia cartacea del ricorso timbrata per ricevuta dal Comune nel caso abbia presentato ricorso direttamente agli uffici;
  • copia cartacea del ricorso, contenente in calce la dichiarazione di conformità con quello spedito e corredata di ricevuta di ritorno postale, nel caso abbia presentato ricorso a mezzo posta raccomandata;
  • originale cartaceo del ricorso munito di relata di notifica nel caso abbia presentato ricorso a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario;

 

 


 

Da chi deve farsi assistere il contribuente per stare in giudizio

Nelle maggior parte dei casi il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato.
Per quanto concerne il contenzioso sui provvedimenti IMU, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Corte di Giustizia Tributaria, se iscritti nei relativi albi professionali:
  • gli avvocati;
  • i dottori commercialisti;
  • i ragionieri;
  • i periti commerciali;
  • i consulenti del lavoro.
Per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00, i ricorsi possono essere proposti anche direttamente dal contribuente, che quindi può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
 

 

Come si difende il Comune

Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato proposto il comune si costituisce in giudizio mediante deposito telematico presso la segreteria della Corte del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.
 

 

La decisione del ricorso

La Corte di Giustizia Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.
 

 

Come impugnare la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado

Il termine per impugnare la sentenza è:
  • di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
  • di 6 mesi, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Anche i predetti termini, che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della pubblicazione della sentenza, sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742.

L'appello si propone alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado nelle stesse forme del ricorso alla Corte di primo grado, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).

 

 

Cos'è la sospensione dell'atto impugnato

Se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, il ricorrente, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546  del 31/12/1992, può chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria.
Nel caso in cui il contribuente non chieda la sospensione dell'atto, dovrà effettuare il pagamento degli avvisi notificati, anche se in attesa della sentenza del ricorso.
 

 

L'esecuzione della sentenza

La sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso, riconosce il diritto del contribuente al rimborso di eventuali somme già versate è immediatammente esecutiva. Tali somme, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, sono rimborsate d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Il pagamento di somme di importo superiore a € 10.000,00 puo' essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

 

 

 

 
Ultimo aggiornamento: 23/01/2024 ore 17:01