Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Personale carriera prefettizia

pagina costruita il 03/04/2023

Ai fini dell'imposta, in base all'art. 1 comma 741 L. 27 dicembre 2019, è assimilato all'abitazione principale:
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 
In caso di immobile rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, si applicano le disposizioni per abitazione principale previste per tali categorie (per conoscere l'aliquota deliberata dal Comune di Venezia, consulta la pagina dedicata a tale argomento).
 
Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge (art. 1 comma 769 L. 27 dicembre 2019) ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento.

Nel modello di "Dichiarazione IMU" il proprietario dell'immobile deve barrare il campo 15 relativo all'esenzione e riportare, nello spazio dedicato alle "annotazioni" la seguente frase:

"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dall'art. 1 comma 741 lettera c, punto 5 della L. 160/2019".
Ultimo aggiornamento: 03/04/2023 ore 10:16