Vai al Contenuto
        Raggiungi il piè di pagina
    
    
    
            
        
        
            
                                                  
    
    
        
            
Riscossione coattiva
        
                pagina costruita il 21/05/2020
Come previsto dall’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme richieste dal Comune con 
l’avviso di accertamento, che acquista efficacia di 
titolo esecutivo, la
 riscossione coattiva è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato nell’avviso suddetto.
 
Il soggetto legittimato procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
 
 
  
                
                    
                
             
                            
                    
                        
                            Ultimo aggiornamento: 21/05/2020 ore 13:24