Inabitabilità o Inagibilità

 
L’art. 1, comma 747, della Legge 160/2019 prevede che:
La base imponibile è ridotta al 50% nel caso di Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
 
L’immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l’incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di ordinaria manutenzione, deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell’impianto di acqua potabile e degli altri impianti.
 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilita o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
 
Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
 
Per ulteriori informazioni consultare l'art. 11 Fabbricati inagibili o inabitabili del Regolamento IMU vigente.

 

Ultimo aggiornamento: 05/09/2023 ore 17:26