Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell’imposta IMU ai sensi dell’art. 1 commi 758 e 759 della Legge n. 160/2019:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali, totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione, e, inoltre, i terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse (articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973);
  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge n. 810/1929;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 200/2012;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che dedichino, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo  alle attività agricole e che ricavino dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro, così come indicato nell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso articolo 1;
  • i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Sono esenti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento IMU vigente:

  • gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Ultimo aggiornamento: 31/10/2023 ore 13:56