Registro degli accessi civici
Istanza di accesso di accesso civico generalizzato con la quale si chiedeva l’estrazione in copia digitale o in carta libera del seguente atto:“cessione gratuita di aree a favore del Comune di Venezia ed asservimento a servitù perpetua di uso pubblico rep. n. 72447 racc. 22349 registrato a Venezia il 25/09/12”. La normativa vigente in materia di accesso civico generalizzato, racchiusa nel d.lgs. n. 33/2013,prevede all’art. 5-bis comma 3 quanto segue:“Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”. L'accesso in questione, trattandosi di atto pubblico notarile, deve essere eseguito secondo i crismi e le formalità di cui alla legge 16 febbraio 1913 n. 89 “Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili”, nonché in base all’eventuale ulteriore disciplina propria del settore notarile. L’istante per le vie brevi ha cpmunicato che ha comunicato di aver già avviato il procedimento per l’estrazione dell’atto presso lo studio notarile che lo detiene. Ritenuto che l’istante possa vedere accolta la propria richiesta attraverso l’apposita procedura prevista per il rilascio di copie degli atti pubblici notarili, si rigetta la descritta istanza di accesso civico generalizzato per le ragioni sopra descritte.
Torna alla lista