FAQ Sportello Unico Edilizia

 

Per eseguire degli interventi di edilizia libera (per esempio di ordinaria manutenzione) devo presentare una pratica edilizia? 

Per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001 non è prevista la presentazione di pratica edilizia né il rilascio da parte dell’'Amministrazione di alcuna certificazione. Nel caso si fosse interessati ad acquisire un numero di protocollo, è possibile trasmettere una comunicazione elencando i lavori da eseguire in formato digitale all’indirizzo edilizia@pec.comune.venezia.it oppure in formato cartaceo attraverso gli sportelli del Protocollo Generale

Per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici si rimanda a pag. 36 dell'Abaco degli interventi edilizi e paesaggistici.

Come previsto dall'art. 97 del Regolamento Edilizio, sono ammesse casette in legno o in metallo verniciato per ricovero attrezzi da giardino di superficie coperta fino a mq 10 e di altezza media interna non superiore a m. 2,20, collocate su scoperti di pertinenza di edifici residenziali o per la coltivazione dei terreni, in numero massimo di uno per scoperto residenziale. Nel rispetto delle norme del Codice Civile, i manufatti devono rispettare la distanza di m. 3,00 da costruzioni di altra proprietà. Se non vi sono manufatti di alcun genere nei fondi confinanti, si consiglia di osservare la distanza di m. 1,50 da ogni confine, in modo che il vicino possa posizionare analogo manufatto a distanza di m. 1,50 dal proprio confine, per il rispetto della distanza di m. 3,00 tra fabbricati. 

L’installazione di tali manufatti costituisce attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 c. 1 del DPR 380/2001 e quindi non necessita di titolo abilitativo edilizio. In ambito paesaggistico vincolato è necessario ottenere preventivamente l’Autorizzazione Paesaggistica

La sostituzione di rivestimenti parietali, pavimentazioni interne e apparecchi sanitari e l'installazione, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento dell’impianto idrico/sanitario di qualsiasi natura, specie e tipo, costituiscono attività edilizia libera e pertanto non devono essere autorizzate.  

Quando invece viene eseguita un’opera edilizia che modifica la disposizione planimetrica del locale, l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria ed è necessaria la presentazione di una CILA o di una SCIA da parte di un professionista incaricato. Più precisamente in caso di opere edilizie non strutturali (es. modifica tramezzature) deve essere depositata una CILA, per le opere edilizie con valenza strutturale (es. apertura di porta su muro portante) va presentata una SCIA.  

Per il rifacimento o installazione di nuovi impianti (non semplici adeguamenti/riparazioni) l'impresa installatrice deve depositare presso il Comune entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la Dichiarazione di Conformità e il progetto ai sensi dell'art. 11 DM 37/2008. 

La dipintura esterna rientra nell'ordinaria manutenzione e come tale non deve essere preventivamente autorizzata. In ambito di vincolo paesaggistico, qualora venga modificato il colore, è necessario acquisire preventivamente l’Autorizzazione Paesaggistica

La nuova installazione di canna fumaria o rifacimento, con modifica dei caratteri preesistenti, senza opere strutturali, prevede la presentazione di una CILA. Se per la realizzazione del camino sono invece previste modifiche strutturali, dovrà essere depositata una SCIA. 

Se vengono interessate parti condominiali dovrà essere acquisito il parere del condominio. 

Per installare una pergola bioclimatica è necessario depositare una pratica? 

L'installazione di una pergola bioclimatica, pertinenza dell'abitazione, è considerata attività libera. L'art. 97 del Regolamento Edilizio prevede per il pergolato l'altezza massima di m. 3,50. L'installazione deve assicurare il rispetto delle distanze minime dei fabbricati prescritte dall'art. 873 del Codice Civile (m. 3,00). In caso di aree assoggettate a vincolo paesaggistico dovrà essere acquisita la prevista autorizzazione. 

L’installazione del climatizzatore è attività edilizia libera, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del DPR 380/2001 e dall'art. 78 del Regolamento Edilizio, che prescrive che le apparecchiature non possono sporgere oltre il filo della facciata prospettante la pubblica via. E' consentita l'installazione nei cavedi, sui terrazzi, nei cortili e sulla copertura, a condizione non sia visibile dalla pubblica via. Nell'installazione dovrà essere rispettata la distanza minima di m. 2,00 dalle finestre di altra proprietà, verso le quali non deve essere indirizzato il getto di aria calda. Nel caso non sia possibile collocare l'apparecchio in un punto non visibile dalla pubblica via, la macchina dovrà essere opportunamente mascherata.  

L’installazione di tende facilmente amovibili, retrattili o avvolgibili, a movimentazione manuale o automatica, costituisce attività edilizia libera. In ambito condominiale però si deve verificare se esistono regolamenti che disciplinano tali installazioni. Inoltre, se la tenda viene collocata su fabbricato inserito in ambito paesaggistico vincolato, è necessario un confronto con il Servizio Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche.  

L'installazione di caldaia esterna su prospetti secondari, spazi pertinenziali interni o in posizione non visibile dallo spazio pubblico, costituisce attività edilizia libera. In ambito paesaggistico vincolato non è necessario acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica se la caldaia non modifica in maniera sostanziale l’aspetto esterno del fabbricato. Diversamente per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri e nuclei storici, è necessario acquisire preventivamente l’Autorizzazione Paesaggistica.  

La ripassatura del manto di copertura e impermeabilizzazione o sostituzione dei suoi elementi conservando le caratteristiche preesistenti senza alterazioni dell’aspetto originario (con riutilizzo dei coppi per zone A ed estuario) costituisce attività edilizia libera, anche in ambito paesaggistico vincolato.  

L’inserimento di coibentazione sulla copertura che non comporti la modifica significativamente percepibile della sagoma, nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti, costituisce attività libera, anche in ambito paesaggistico vincolato. 

L’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli e i relativi allacciamenti rientrano tra le opere edilizie in attività libera e non necessitano di alcun atto abilitativo, fatta salva la verifica dell’eventuale necessità di preventiva acquisizione di Autorizzazione Paesaggistica qualora l’ambito sia interessato da vincoli. 

Devo presentare una pratica edilizia per sostituire i serramenti dell'abitazione? 

La sostituzione dei serramenti con mantenimento delle caratteristiche costruttive originarie, dimensionali, cromatiche, di tipologia e struttura, ricade nell'attività edilizia libera, pertanto non si devono presentare pratiche edilizie.  

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001, per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, è necessario depositare una Segnalazione Certificata di Agibilità. La SCIA va presentata per le nuove costruzioni, le ricostruzioni o sopraelavazioni e gli interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni sopradescritte.  

L'installazione di telecamere di videosorveglianza è attività libera. Va osservato però che installazioni aggettanti su suolo pubblico necessitano di regolarizzazione COSAP e di autorizzazione ai sensi del Regolamento CIMP (canone autorizzatorio mezzi pubblicitari), pertanto è necessario rivolgersi al Settore Sportello Unico Commercio del Comune di Venezia.  

E’ possibile per ogni utente provvedere in autonomia alla verifica della presenza di eventuali vincoli paesaggistici tramite il Geoportale del Comune di Venezia.

I quesiti relativi a dati catastali sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

In materia di agevolazioni fiscali è competente l’Agenzia delle Entrate.

Le richieste di accesso atti a pratiche edilizie ancora in corso vanno indirizzate al Settore Sportello Unico Edilizia. Le richieste di accesso a pratiche edilizie chiuse vanno invece trasmesse all’Archivio Generale secondo le modalità indicate. 

Come va presentata un’istanza di accesso agli atti per procedimenti in itinere e non depositati all’Archivio Generale? 

La richiesta di accesso formale va presentata esclusivamente compilando il modello predisposto dall’Amministrazione reperibile al seguente link da trasmettere all'indirizzo PEC edilizia@pec.comune.venezia.it o, se in formato cartaceo, tramite il Protocollo Generale recandosi nella sede degli sportelli nei giorni e orari di apertura. 

Il committente e/o professionista tramite la funzionalità "Le mie pratiche edilizie" del portale DIME, a cui si accede con autenticazione SPID o CIE, possono consultare le proprie pratiche edilizie e paesaggistiche con acquisizione diretta di informazioni quali: lo stato della pratica, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria, la data presentazione e il protocollo, l’indirizzo, il protocollo dell’ autorizzazione (del permesso di costruire o dell’autorizzazione paesaggistica), la data inizio lavori, la data fine lavori, i documenti in entrata, i documenti in uscita, la richiesta pareri, la ricezione pareri. 

Tramite la funzionalità "Ricerca pratiche edilizie" del portale DIME, a cui si accede con autenticazione SPID o CIE, è possibile conoscere le pratiche e i condoni edilizi relativi ad un immobile depositati presso il Comune. Per la loro eventuale consultazione/estrazione copia è necessario rivolgersi all’Archivio Generale.

Per quante persone è ritenuto idoneo un appartamento secondo la Deliberazione di Consiglio comunale n. 89/2014 e secondo la metratura ai fini della certificazione alloggiativa e abitativa?

Secondo la Delibera n. 89 del 2014 il numero delle persone per le quali l’alloggio è ritenuto idoneo è determinato sulla base della planimetria, secondo la tipologia dell’alloggio, la metratura complessiva, i locali utili di cui è composto e delle seguenti specifiche individuate dal D.M. 5/7/1975 e dal Regolamento Edilizio del Comune di Venezia: 

a. per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi;

b. le stanze destinate a camere da letto devono avere una superficie minima di mq.  9 se per 1 persona e di mq. 14 se per 2 persone;

c. l’alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per 1 persona e non inferiore a mq. 38 se per 2 persone;

d. il locale cucina separato non può essere destinato a camera da letto;

e. il soggiorno, di almeno mq. 14, privo di angolo cottura, può essere considerato idoneo come camera da letto;  

f. tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, devono fruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d’uso.

Per il numero dei posti letto va valutata anche la distribuzione e metratura dei singoli locali, fattore che potrebbe diminuire il numero massimo. Quindi la situazione va valutata con la planimetria.

Si precisa che a tal fine si considerano solo le persone residenti di età uguale o superiore a 14 anni rilevate anagraficamente.

Si tenga come riferimento la seguente classificazione:

  • l’alloggio deve avere una superficie minima non inferiore a:
    • mq. 28 per 1 persona;
    • mq. 38 per 2 persone;
    • mq. 42 per 3 persone;
    • mq. 56 per 4 persone;
    • mq. 66 per 5 persone;
    • mq. 76 per 6 persone;
    • mq. 86 per 7 persone;
    • mq. 96 per 8 persone;
    • mq. 106 per 9 persone;
    • mq. 116 per 10 persone.

 

Chi può fare domanda di ricongiungimento familiare?

Può fare domanda di ricongiungimento il titolare di un contratto (affitto, proprietà o comodato) o familiare appartenente allo stato famiglia del titolare del contratto.

Qual è la validità automatica dei titoli edilizi a seguito dell'emergenza sanitaria COVID?

I titoli edilizi il cui inizio lavori e/o fine lavori era previsto dal 30/01/2020 al 31/03/2022 (data fine emergenza sanitaria) conservano la validità per ulteriori 90 giorni e pertanto fino al 29/06/2022.

A quali titoli si può applicare la proroga prevista dalla L. 51/2022?

Sia Permessi di Costruire che SCIA, rilasciati o formatisi fino al 30/06/2024 ed in corso di validità al momento della comunicazione dell'interessato ancorché abbiano già ottenuto proroghe ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/01 o ai sensi del D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 o dell'art. 103, c. 2 del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020.

Quali proroghe posso applicare al titolo edilizio?

Se il titolo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) è stato definito entro il 31/12/2020 ed è in corso di validità si può applicare la proroga D.L. 76/2020 - L. 120/2020 per 1 anno inizio lavori e 3 anni di fine lavori.

Se il titolo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) è stato definito entro il 30/06/2024 si può applicare proroga L. 51/2022 per 30 mesi di inizio e 30 mesi di fine lavori.

Se il titolo edilizio (solo Permesso di Costruire) non ricade all'interno delle succitate date è possibile fare richiesta di proroga inizio o fine lavori ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/01.

Come devo presentare una proroga del titolo edilizio?

Se proroga art. 15 del D.P.R. 380/01, la proroga deve essere presentata, dal procuratore, tramite il portale SUAP previo il pagamento dei diritti di istruttoria di € 250,00 (da integrare poi qualora fossero

previsti nella misura di € 500,00) e 2 marche da bollo da € 16,00.

Se proroga D.L. 76 - L. 120/2020, la proroga può essere presentata, dal procuratore, tramite il portale SUAP o via PEC all’indirizzo edilizia@pec.comune.venezia.it dalla committenza. Tale proroga è gratuita e non necessita di marche da bollo.

Se proroga L. 51/2022, la proroga può essere presentata, dal procuratore, tramite il portale SUAP o via PEC all’indirizzo edilizia@pec.comune.venezia.it dalla committenza. Tale proroga è gratuita e non necessita di marche da bollo.

Verrà rilasciato un documento attestante le date di proroga?

Se proroga art. 15 del D.P.R. 380/01, verrà rilasciato il provvedimento di proroga tramite il portale SUAP

Se proroga D.L. 76 - L. 120/2020 o proroga L. 51/2022, non verrà rilasciato alcun provvedimento, ma solo preso atto e, in caso di non applicabilità, verrà comunicato al richiedente.

Posso vendere l'immobile se è in corso di validità il Permesso di Costruire rilasciato con la L.R. 14/09 e ss.mm.ii. (Piano Casa) a titolo gratuito vista la dichiarazione di prima casa?

Si, ma qualora l'immobile venga venduto a terzi, non familiari e vengano meno i requisiti di prima casa, prima dei 42 mesi dal rilascio dell'agibilità, dovrà essere corrisposto il contributo di costruzione maggiorato del 200%, così come previsto dall’art. 7 c. 2 bis della L.R. 32/2013.

Come posso corrispondere i diritti di istruttoria di una pratica edilizia? E’ possibile pagare tramite bonifico bancario?

No, il pagamento dei diritti di istruttoria deve avvenire esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA. Per maggiori informazioni cliccare QUI. 

Come posso chiedere la definizione prioritaria di un'istanza di Condono?

Utilizzando il relativo modello, reperibile alla pagina web del Condono Edilizio, da trasmettere all'indirizzo PEC edilizia@pec.comune.venezia.it o, se in formato cartaceo, tramite il Protocollo Generale recandosi nella sede degli sportelli nei giorni e orari di apertura.

Quali sono i casi in cui posso chiedere la rettifica di un Condono rilasciato e cosa devo fare?

Quando si è in presenza di un mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati tecnico/grafici allegati all’istanza di condono, può esserne richiesta la rettifica utilizzando il modello e seguendo le istruzioni reperibili alla pagina web del Condono Edilizio.

Come vanno presentate le domande di Autorizzazione all'esercizio e di Accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e sociali ai sensi della L.R. 22/2002?

Attraverso la piattaforma telematica di riferimento portale SUAP.

A chi e come posso segnalare un presunto abuso edilizio?

Le segnalazioni possono essere inoltrate al Comando di Polizia Locale o allo Sportello Unico Edilizia utilizzando la modulistica reperibile alla pagina web del Controllo del Territorio da trasmettere all’indirizzo PEC edilizia@pec.comune.venezia.it o comandopl@pec.comune.venezia.it o, se in formato cartaceo, tramite il Protocollo Generale recandosi nella sede degli sportelli nei giorni e orari di apertura.

Ultimo aggiornamento: 18/03/2024 ore 14:00