Modalità di presentazione del ricorso

Ricorso al Prefetto di Venezia (art. 203 CDS)

Entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione al Codice della Strada, gli interessati (trasgressore o l'obbligato in solido), qualora non abbiano provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, possono proporre ricorso presentando scritti difensivi e documenti al Prefetto di Venezia (Autorità amministrativa preposta).
Il ricorso può essere presentato:
  • direttamente accedendo alla piattaforma Dime (clicca qui per accedere) oppure
    utilizzando il seguente fac-simile a mezzo
    • posta elettronica certificata all’indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it 
    • Raccomandata RR
    • consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia: per informazioni su sedi e orari vedi link.
 
Informazioni telefoniche potranno essere richieste all'Ufficio Codice della Strada. Per indicazioni su sede e orari clicca qui
 

Il Prefetto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta  (che è sempre pari al doppio del minimo)  e ne ingiunge il pagamento con apposita ordinanza. Nel caso in cui invece non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Le ordinanze (ingiunzione o archiviazione) saranno notificate agli interessati con l'addebito delle spese di notifica.

Informazioni sulla presentazione del ricorso al Prefetto.

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis CDS)

In alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione al Codice della Strada,gli interessati (trasgressore o l'obbligato in solido) possono proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (ricorso in sede giurisdizionale). Il deposito del ricorso va effettuato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace.

 

Ultimo aggiornamento: 01/12/2023 ore 10:28