Modalità di presentazione del ricorso
Ricorso al Prefetto di Venezia (art. 203 CDS)
- direttamente accedendo alla piattaforma Dime (clicca qui per accedere) oppure
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it
- consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia: per informazioni su sedi e orari vedi link.
Il Prefetto, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina la somma dovuta (metà del massimo edittale) e ne ingiunge il pagamento con apposita ordinanza. Nel caso in cui invece non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Le ordinanze di ingiunzione saranno notificate agli interessati con l'addebito delle spese di notifica.
Ricorso al Giudice di Pace (art. 204 bis CDS)
In alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione al Codice della Strada, gli interessati (trasgressore o l'obbligato in solido) possono proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (ricorso in sede giurisdizionale). Il deposito del ricorso va effettuato direttamente presso la cancelleria del Giudice di Pace. Per informazioni visitare la pagina dedicata