Obbligo Scolastico - Dispersione Scolastica

Descrizione:

Secondo la normativa vigente (L.53/03 e dlgs 76/05), i bambini soggetti all’obbligo scolastico sono quelli di età compresa tra i 6 e i 16 anni mentre i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni devono assolvere l’obbligo formativo nelle forme previste dalla stessa. Le procedure relative all’assolvimento del controllo dell’ abbandono scolastico dei bambini residenti o domiciliati nel territorio comunale che l'Ente Locale deve mettere in atto si possono così sintetizzare:
-  Per i residenti di 6 anni di età:
il Comune consegna periodicamente alle scuole del proprio territorio l’elenco dei residenti di 6 anni di età che debbono iscriversi alla prima classe di scuola primaria. In questa fase il Comune riceverà la conferma dell’iscrizione per ogni alunno residente.
-  Per gli immigrati:
durante l’anno, si possono presentare, per iscriversi all’anagrafe, cittadini provenienti da altri comuni o dall’estero. Se tra di essi ci sono giovani compresi nella fascia di età tra 6 e 18 anni, il Comune deve accertarsi che abbiano assolto gli obblighi, altrimenti deve attivare procedure analoghe a quelle per i bambini di 6 anni. In particolare se il giovane ha un’età tra i 6 e i 16 anni, il Comune dovrà assicurarsi che venga iscritto ad una scuola, consegnando ad essa la successiva responsabilità del controllo.
- Una volta verificata l’evasione dall’obbligo scolastico, per gli alunni con meno di 16 anni, la scuola, invierà al Sindaco del comune di residenza dell’alunno, o a quello di domicilio temporaneo per i migranti (ROM, giostrai, ecc.) la comunicazione dell’evasione con tutti i dati in possesso della scuola che consentono la migliore rintracciabilità possibile del minore e del suo tutore.
- La valutazione del numero di assenze (disciplinata dal dlgs n. 59/04) e delle azioni da intraprendere per riportare a scuola il minore, al termine delle quali considerare evasione dall’obbligo la mancata frequenza dell’alunno, è a discrezione del Dirigente scolastico ma egli deve cercare di mettere in atto tutte le procedure, anche utilizzando il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (esempio uffici scolastici e sociali dei Comuni, Centri per l’impiego), utili a riportare l’alunno nel percorso scolastico o formativo. Deve però informare tempestivamente il Sindaco competente una volta accertata la volontà del minore di evadere gli obblighi.
Nel 2014 la Direzione Politiche Educative ha elaborato ed attuato il "Progetto Inadempienza Scolastica" al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
a) Coordinamento dei diversi referenti dei servizi del territorio;
b) Pianificazione delle procedure condivise di segnalazione di evasione dell’obbligo di istruzione (6-16 anni);
c) Creazione della Nuova Modulistica del Servizio;
d) Monitoraggio periodico e verifica annuale;
e) Protocolli operativi per prevenire l’inadempienza;
e, a conclusione del primo anno scolastico, il Gruppo di Lavoro Interservizi che si è appositamente costituito ha prodotto il primo Report Cittadino sulla Dispersione scolastica.
 

I principali riferimenti normativi in materia di inadempienza scolastica:

Obbligo scolastico

- Costituzione della Repubblica Italiana art.34 c.2;
- DPR 616 del 1977;
- L. 496/94;
- DPR 567/96;
- DPR 156/99;
- Testo Unico in materia di Istruzione D.L. 297 del 1994 Titolo II e Titolo VII;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L’istruzione impartita per almeno dieci anni e obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età".
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L’istruzione obbligatoria e impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.296".
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all’art. 1 dispone che "nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni”.

Obbligo formativo

- L. 144 del 1999;
- L. 53/03 (Riforma Moratti) “assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale”.
- D. Lgs. n. 276/2003 art.48 “apprendistato”;
- D. Lgs. 76/2005 art.5;
- D. M. 139/2007.

Destinatari:

- Utenti
- Istituzioni Scolastiche

Modulistica:

Materiali disponibili

- Progetto dispersione scolastica:

- Report cittadino sulla dispersione scolastica

Ultimo aggiornamento: 08/09/2016 ore 12:03