Candidature municipalità 2026
La particolare disciplina delle elezioni non consente di applicare al procedimento elettorale i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Non sono ammesse:
- l'autocertificazione: non è possibile autocertificare l'iscrizione alle liste elettorali (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (art. 41, comma 2, D.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali).