Accertamento con adesione


Per reperire il modello di istanza di accertamento con adesione consulta la pagina della modulistica IMU:

 

Che cos'è l'accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è una definizione concordataria delle imposte in sede amministrativa, che consente di evitare una lite giudiziaria.
L'accordo tra le parti a seguito di un formale contraddittorio può essere raggiunto prima dell'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'ufficio finanziario o in una fase successiva, purché il contribuente non impugni l'atto impositivo dinanzi al giudice tributario. Tale Istituto è stato previsto dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997.
Il Comune di Venezia ha introdotto, come previsto dalla L. 446 del 15/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione con delibera n. 81 del 08/06/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
L'istituto dell'accertamento con adesione, entrato in vigore il 1° gennaio 1999, è applicabile agli avvisi di accertamento relativi alle aree fabbricabili, ad esclusione di quelli ove sia rilevabile:
  • la mancata, incompleta, o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio con questionari e simili, rispetto ad atti inequivocabili in possesso dell'ufficio stesso;
  • la disattesa di valori certi, stabiliti da norme legislative o regolamentari;
  • il mancato versamento diretto di un tributo o di una sua frazione od eventuale sanzione nel termine previsto, anche se tale mancanza è conseguente ad errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo;
  • la mancata indicazione nei documenti utilizzati per i versamenti diretti di elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata.
 

 

A chi si applica l'accertamento con adesione

A tutti i contribuenti, persone fisiche e persone giuridiche.
 

 
 

Quale ufficio è competente alla definizione

 

 

In quali modi si definisce l'accertamento con adesione

A) Da parte del Comune di Venezia - Ufficio Tributi

Mediante l'invito al contribuente a presentarsi presso l'ufficio, mediante avviso che dovrà pervenire al contribuente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notificato a termini di legge. L'invito deve comunque contenere le seguenti indicazioni:
  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo dove presentarsi per definire l'accertamento con adesione;
  • l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  • l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
La mancata partecipazione del contribuente al procedimento non è sanzionabile, consentendo all'Ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento.
 

B) Da parte del contribuente

nei cui confronti sono stati effettuati accessi ispezioni o verifiche, oppure sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, che può chiedere all'Ufficio Comunale, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione; nell'istanza il contribuente deve indicare il recapito cui devono essere dirette le comunicazioni dell'Ufficio Comunale inerenti il procedimento.
L'istanza deve essere presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.
Si precisa che l'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e che l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
Per i termini di impugnazione si deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 e s.m.i. (art. 16 D.L.  n. 132/2014).
La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Sarà cura del Comune controllare che il contribuente, successivamente alla presentazione dell'istanza, non proceda all'impugnazione dell'avviso di accertamento. Infatti in tal caso si determina la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi e si preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzioni delle sanzioni irrogate prevista dall'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 218/97.
 

 

Come si instaura il contraddittorio

Il Comune, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, formula allo stesso un invito a comparire.
A seguito della comparsa del contribuente o il suo rappresentante e il contradditorio instaurato tra lo stesso e l'ufficio viene redatto verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro accaduto durante lo svolgimento del procedimento.
Raggiunto l'accordo per la definizione dell'accertamento, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve contenere:
  • l'indicazione del tributo, degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; sarà in particolare evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
  • la liquidazione della maggiore imposta, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.
Il perfezionamento dell'atto di adesione si conclude con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale, da parte del funzionario che ha provveduto all'istruttoria e sottoposto al benestare del Responsabile dell'Imposta dell'Ufficio Tributi e con il versamento di quanto dovuto.

L'Ufficio, preso in carico i suddetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.
Il pagamento dell'intera somma dovuta a seguito del perfezionamento dell'atto di adesione va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto stesso, salvo il caso che all'atto di adesione consegua l'obbligo di iscrizione a ruolo ovvero venga concordata con l'ufficio una diversa forma di pagamento rateale.

In quest'ultimo caso il pagamento può essere concordato fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.
Della specifica forma di pagamento adottata va fatta comunque menzione nel verbale relativo all'adesione dell'accertamento.
In ogni caso i versamenti vanno effettuati mediante conto corrente postale, oppure effettuati tramite la concessionaria della riscossione.

Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza o l'attestazione di pagamento e, dove dovuta, la garanzia per le rate successive.
Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata, comporta il venire meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con obbligo del residuo versamento in unica soluzione.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38 bis del DPR 26.10.1972 n 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

 

 

Quali sono gli effetti dell'accertamento con adesione

L'accertamento definito con adesione:
  • non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
  • non è modificabile od integrabile da parte dell'Ufficio, tranne il caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi oppure qualora la definizione riguardi accertamenti parziali. Viene comunque abbandonata l'azione accertatrice qualora trattasi di importo non superiore a Euro 25.82 (£.50.000).
Le sanzioni relative al tributo oggetto dell'adesione, si applicano in misura pari ad un quarto del minimo previsto dalla Legge, ad eccezione della sanzione per ritardato pagamento pari al 30%.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

 
 
Ultimo aggiornamento: 17/05/2023 ore 13:07