L'indennità d'esproprio

Come si è già scritto, l'indennità d'esproprio è il valore dell'area che spetta alla ditta proprietaria per la privazione della proprietà (o, in caso di asservimento, per la costituzione di un diritto reale su di essa). Questo valore viene determinato secondo criteri stabiliti dalla legge

La legge distingue tra:

  • aree edificabili;
  • aree legittimamente edificate;
  • aree non edificabili.

Per le aree edificabili l'indennità di espropriazione è determinata nella misura pari al valore venale del bene. L'indennità viene aumentata del dieci per cento se il proprietario cede volontariamente l'area al Comune1.

Per le aree legittimamente edificate, cioè già costruite in base a regolare permesso, l'indennità è determinata in misura pari al valore venale della costruzione2.

Se la costruzione o parte di essa è stata realizzata in assenza di regolare permesso o in difformità da questo o dell'autorizzazione paesistica, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime (come area edificabile), ovvero tenendo conto della sola parte di costruzione realizzata legittimamente.

Per le aree non edificabili l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo3, tenendo conto:

  • delle colture effettivamente praticate sul fondo;
  • del valore delle costruzioni legittimamente realizzate.

Ciò anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola e senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 3 e 4 dell'art. 40 T.U.4 concernenti, rispettivamente, la determinazione dell'indennità in caso di area non effettivamente coltivata, l'offerta da formulare ai sensi dell'art. 20, comma 1, T.U. e la determinazione dell'indennità provvisoria.

Inoltre, per degli specifici casi5, la legge prevede la determinazione urgente dell'indennità provvisoria d'esproprio senza particolari indagini o formalità6.

 

 

 

 

 


1 T.U., art. 37, così come modificato dalla legge finanziaria 2008

2 T.U., art. 38

3 T.U., art. 40

4 Sentenza n.181/2011

5 avvio dei lavori che rivesta particolare carattere d'urgenza, numero dei destinatari superiore a 50, interventi di cui alla Legge n. 443/2001

6 T.U., all'art.22, comma 1

Ultimo aggiornamento: 08/11/2016 ore 14:17