La procedura accelerata

La procedura cosiddetta “accelerata” consente l'emanazione del decreto di espropriazione sulla base della determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio senza particolari indagini o formalità.

È applicabile qualora vi siano motivi d'urgenza o un numero di destinatari pari o superiore a cinquanta1.

Si articola nel modo seguente, a partire dall'approvazione del progetto definitivo dell'opera:

  • viene comunicata la data di efficacia della delibera di approvazione del progetto definitivo;
  • viene emanato il decreto di esproprio contenente anche la determinazione urgente delle indennità;
  • viene eseguito il decreto mediante immissione nel possesso delle aree espropriate con avviso notificato almeno sette giorni prima della data prestabilita per l'immissione stessa;
  • dalla data di immissione nel possesso, gli espropriati hanno trenta giorni di tempo per accettare o meno l'indennità.

Se l'indennità viene accettata, si procede al suo pagamento su presentazione di documentazione comprovante la proprietà.

Se l'indennità non viene accettata, si procede al suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si passa quindi alla fase della definitiva determinazione dell'indennità di esproprio, analoga a quella illustrata per la procedura ordinaria.

Infatti la procedura accelerata si differenzia da questa solo nella fase propulsiva: essa è contenuta nel decreto d'esproprio anziché nell'invito di avvalersi o meno del collegio di tecnici2. Partendo quindi dal versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennità determinata in via urgente, il procedimento sarà praticamente sovrapponibile.

 

 

 


1 T.U., art. 22, commi 1 e 2

2 T.U., art.21 commi 3 e seguenti

 

Ultimo aggiornamento: 30/03/2021 ore 13:37