Referendum consultivo

Il referendum consultivo consiste nella possibilità che i cittadini siano chiamati ad esprimersi su questioni interessanti la comunità locale di competenza dell’Amministrazione. Gli argomenti oggetto del referendum consultivo devono essere di esclusiva competenza del Consiglio comunale e alcuni ambiti/materie ne sono precluse. Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno del rinnovo del Consiglio comunale sino all’insediamento del nuovo Consiglio comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale il referendum già indetto è rinviato a data successiva.

A chi si rivolge
Il referendum consultivo può essere proposto dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o per iniziativa popolare, su richiesta di almeno cinquemila (5.000) titolari dei diritti di partecipazione che appongono la propria firma autenticata.
Il procedimento relativo al referendum consultivo si compone di due fasi:

   1. la fase di richiesta di avvio del referendum consultivo;
   2. la fase di richiesta di referendum consultivo.
In caso di richiesta di avvio (fase 1) su iniziativa popolare di titolari di diritti di partecipazione tale richiesta deve essere presentata da un Comitato promotore, appositamente costituito e sottoscritta, con firma autenticata da almeno cento (100) titolari del diritto di partecipazione, su appositi fogli che contengano l’intitolazione “richiesta di referendum consultivo comunale” e il quesito referendario nella formulazione che si intende sottoporre alla consultazione.
La presentazione del referendum consultivo (fase 2) deve essere sottoscritta, con firma autenticata, da almeno cinquemila (5.000) titolari del diritto di partecipazione, su appositi fogli che contengano l’intitolazione “richiesta di referendum consultivo comunale” e il quesito da sottoporre a referendum.
Per entrambe le fasi le firme devono essere autenticate dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell’ambito dei procedimenti elettorali (vedi art. 14 legge 21/03/1990, n. 53).

Cosa fare
La richiesta di avvio di referendum consultivo (fase 1) con le firme prescritte deve essere presentata alla Segreteria Generale in carta libera all’Ufficio Protocollo Generale dell’ente o per posta ordinaria dal Presidente del Comitato promotore o da persona da quest’ultimo delegata.
Successivamente a seguito di dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Segretario generale si passa alla fase di richiesta di referendum consultivo (fase 2) ed entro i successivi novanta (90) giorni il Comitato promotore raccoglie su appositi fogli almeno cinquemila (5000) firme autenticate di titolari dei diritti di partecipazione. I fogli devono essere preventivamente sottoposti dagli interessati alla vidimazione da parte del Segretario generale o un suo delegato.
La richiesta di referendum consultivo con le firme raccolte e le attestazioni del possesso del requisito di iscrizione alle liste elettorali e agli elenchi aggiuntivi dei firmatari dovrà essere presentata alla Segreteria Generale. A seguito di verifica positiva della validità delle firme, il Sindaco provvederà ad indire la consultazione referendaria fissando la data in cui la stessa si terrà.

Modulistica

Ultimo aggiornamento: 04/04/2023 ore 11:18