2020 06 17 Ordinanza N° 41/2020 Capitaneria di porto di Venezia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia Ordinanza N° 41/2020
Il Comandante del porto, Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Venezia;
VISTO: il D.P.R.8 novembre 1991, n.435, Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
VISTA: la circolare ministeriale Titolo: Polizia della Navigazione - serie III - n.92 del 04/01/1994 del Ministero della Marina Mercantile, avente ad oggetto: “Acque tranquille”;
VISTA: la circolare prot.n.3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero della Marina Mercantile avente ad oggetto: “Acque tranquille”;
VISTO: l’art.5 del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.45 di attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
VISTI: l’art. 6 e l’Allegato II del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 e ss.mm. di attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
VISTO: il Decreto n. 176 del 17 maggio 2006 del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia pro tempore che definendo, ai fini dell’applicazione dell’art. 21 del DPR 8 novembre 1991, n. 435, le acque tranquille nel Circondario Marittimo di Venezia, ha escluso i limiti operativi previsti dalla circolare ministeriale Titolo: Polizia della Navigazione - serie III - n.92 del 04/01/1994 del Ministero della Marina Mercantile, ovvero: periodo estivo; ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 (brezza leggera, velocità 4/6 nodi); mare 2 (poco mosso/altezza media onde 0,10/0,50 metri);
VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”;
VISTA: la circolare prot.n.65339 in data 8 luglio 2011 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto inerente la “Navigazione Speciale - acque tranquille”;;
CONSIDERATA: la primaria responsabilità in capo al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nelle attività di Ricerca e Soccorso ai sensi della Convenzione di Amburgo 1979 sul SAR e delle discendenti disposizioni nazionali;
CONSIDERATA: la primaria competenza dell’amministrazione marittima sulla polizia degli ambiti portuali e degli approdi, la polizia della navigazione e la disciplina del personale marittimo, delle navi e dei galleggianti in tutto l’ambito lagunare delimitato dall’art.1 del R.D.L. 18 giugno 1936, n.1853, convertito nella L.7 gennaio 1937, n.191;
CONSIDERATA: la competenza dell’Autorità marittima per l’espletamento delle inchieste sui sinistri marittimi nell’ambito di tutti canali navigabili lagunari che coinvolgano navi dei servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali;
RILEVATI: l’ accrescimento dei volumi di traffico di unità nautiche di ogni tipologia e dimensioni che attraversano i canali di navigazione marittima della città di Venezia e le ulteriori potenzialità di crescita del traffico, nonché le condizioni generali di navigabilità dei canali lagunari, anche con riferimento alle particolari condizioni meteorologiche e orografiche della Laguna veneta
CONSIDERATI: i connessi rischi di incidenti nelle acque lagunari navigabili, portuali e non;
RITENUTO: necessario prevenire il peggioramento delle condizioni generali di sicurezza della navigazione lagunare (compresi i canali marittimi) che in altri frangenti ha comportato l’adozione di legislazione speciale per far fronte all’emergenza moto ondoso, causata dall'intenso traffico acqueo (O.P.C.M. 27 dicembre 2001, n.3170, “Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio del comune di Venezia”);
RITENUTO: di dover adottare anche misure di contenimento del moto ondoso in
quanto incidente sulla sicurezza della navigazione;
CONSIDERATA: la specifica funzionalità del sistema di identificazione automatica delle unità che permette un efficace monitoraggio del traffico lagunare e facilita e velocizza le attività di ricerca e salvataggio delle persone e delle imbarcazioni coinvolte in incidenti di navigazione e facilita le attività di inchiesta amministrativa sui sinistri marittimi, con ricadute positive sulla sicurezza della navigazione, sulla security portuale e sulla salvaguardia della vita umana in mare, nonché sulla tutela dell’ambiente marino;
RITENUTO: indispensabile, all’esclusivo fine di garantire la sicurezza della navigazione, l’incolumità delle persone, la tutela ambientale e la security portuale, integrare le vigenti disposizioni in materia di obbligatorietà dell’installazione del Sistema di Identificazione Automatica (A.I.S.) a bordo delle unità da passeggeri abilitate alla navigazione litoranea in acque tranquille del Circondario Marittimo di Venezia;
CONSIDERATO: che conformemente ai principi di sussidiarietà e di prossimità l’Autorità Marittima preposta, nell’esercizio e con i limiti del potere di normazione secondaria, adotta le prescrizioni necessarie in materia di navigazione in determinate acque anche ai fini della tutela della vita e dell’incolumità delle persone e dell’integrità della loro sfera patrimoniale, dell’ambiente, delle vie navigabili e della sicurezza della navigazione;
VISTA: la legge n° 84/1994 e ss.mm./ii.;
VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione;
VISTI: gli artt..578 e 579 del Codice della Navigazione;
VISTO: gli artt. 515, 517 e 523 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTO: l’art.91, c.3 del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;
VISTA: la proposta di aggiornamento del “piano per il recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia”, presentata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche che individua, in aderenza alle evidenze scientifiche presupposte, il moto ondoso come uno dei
principali meccanismi dei processi erosivi della laguna con cui i sedimenti vengono mobilitati con la creazione di pericolosi bassi fondali secche e terre emerse non segnalate né segnalabili, determinando il degrado idraulico e morfologico della Laguna;
CONSIDERATO che la detta proposta, tra le altre misure, annovera l’adozione di sistemi di controllo automatico con l’ausilio di tecnologie di navigazione satellitare, per un efficace controllo sul rispetto delle misure di contenimento della velocità e del moto ondoso connesso prodotto dalle imbarcazioni;
VISTO il Decreto interministeriale del 21.03.2018 contenente il provvedimento di valutazione ambientale strategica sulla proposta di aggiornamento del “piano per il recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia”,
CONSIDERATA la specialità del particolarissimo contesto lagunare veneziano, come ambito ove navigano numerosissime unità navali, che incide anche sulla regolamentazione della sicurezza della navigazione per l’inevitabile interconnessione con il contesto ambientale, sociale, storico e culturale nel quale essa si svolge e che caratterizza la specialità di Venezia anche come ambiente di navigazione;
RITENUTO pertanto opportuno rimuovere la deroga introdotta con l’art.1 del decreto n.176 del 17/05/2006 del Capo del Compartimento marittimo di Venezia ai limiti operativi delle acque tranquille di cui all’art.21, c.3 del DPR 8.11.1991, n.435: periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, vento non superiore a forza 2 –brezza leggera, velocità 4/6 nodi e mare 2 poco mosso;
CONSIDERATO che l’ambito lagunare veneto è delimitato dall’art.1 del R.D.L. 18 giugno 1036, n.1853, convertito nella L.7 gennaio 1937, n.191;
VISTI: gli atti d’ufficio;
O R D I N A
Articolo 1
Sono acque tranquille, con i relativi limiti operativi, le acque marittime di giurisdizione del Circondario Marittimo di Venezia, comprese nella Laguna Veneta così come definita dalla
Legge 5.3.1963 aggiornata dal D.M. 09.02.1990, limitate alla Bocca di Porto di Lido dalla congiungente dei sotto indicati punti A - B- C, ed alla Bocca di Malamocco dal meridiano 12° 19’ Est, passante per il fanale rosso EF 4142.
A: 45° 25.72’ N - 012° 24.14’ E
B: 45° 26.00’ N - 012° 24.50’ E
C: 45° 26.00’ N - 012° 25.37’ E.
Articolo 2
Nelle acque tranquille della Laguna di Venezia definite all’art.1 le unità da passeggeri e le unità adibite al servizio trasporto passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T. abilitate rispettivamente: alla “navigazione litoranea limitata alle acque tranquille”; alla “navigazione nazionale locale limitata ad una distanza di un miglio dalla linea di costa con limite operativo in ore diurne”; alla “navigazione speciale limitata alla laguna veneta”, possono navigare oltre i limiti operativi previsti per dette navigazioni (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, vento forza 2, a 6 nodi e mare poco mosso, con altezza d’onda 0,50 metri) a condizione che abbiano installato a bordo un sistema di identificazione automatica.
Per navigare in tutto l’ambito lagunare veneto, ad eccezione dei canali di traffico urbano, in ciascuna delle seguenti circostanze: dal 1 ottobre al 30 aprile, in ore notturne, quando la visibilità è limitata, quando il vento è superiore a forza 2, il mare poco mosso e nei casi di rilevante moto ondoso anche se artificialmente prodotto, le unità da passeggeri adibite ai servizi pubblici di navigazione lagunari devono avere a bordo un sistema di identificazione automatica.
Le unità indicate nei commi che precedono, hanno termine fino al 15 giugno 2021, per installare a bordo un apparato di identificazione automatica A.I.S. (Automatic Identification System) di tipo A.
Tale apparato dovrà essere installato da una Società autorizzata ed è soggetto alle verifiche annuali previste dalla vigente normativa. Gli oneri inerenti all’acquisto, all’installazione ed all’esercizio dell’apparato saranno a totale carico dell’armatore dell’unità interessata.
Articolo 3
L’apparato A.I.S. dovrà essere mantenuto sempre acceso e funzionante, salvo specifica autorizzazione allo spegnimento rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo per
motivi di security ai sensi della vigente normativa.
Articolo 4
In relazione ai limiti di velocità individuati con ordinanza del Comandante del porto di Venezia n.175/2009 deve intendersi per “lento moto” quell’andatura conforme ai limiti di velocità che previene la formazione di scia. Deve intendersi per “scia” una riga spumeggiante lasciata dietro di sé sulla superficie dell'acqua da una unità in movimento, rivelata anche dalla produzione di onde visibili a poppa e baffi d’acqua a prua delle unità.
I canali marittimi della laguna di Venezia sono considerati tutti “zona di lento moto” in cui sono vietate la navigazione in assetto planante e la formazione di scia.
Le limitazioni indicate al comma che precede non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.
Articolo 5
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:
 dell’art. 25, comma 2, del Decreto legislativo n°196/2005 e ss.mm./ii;
 e degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
Articolo 6
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data di pubblicazione e resa nota mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.
Venezia, (data della firma digitale)
IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)
Ultimo aggiornamento: 02/11/2020 ore 12:19